Tar Trento, colazione con sanzione

Scarica PDF Stampa
Pausa caffè sotto accusa dopo la recente sentenza n. 1 del TAR Trento depositata il 9 gennaio 2013 con cui è stato respinto il ricorso presentato da un’assistente capo della Polizia di Stato contro il provvedimento disciplinare con cui le era stata inflitta la sanzione del richiamo scritto. I fatti contestati vedono la ricorrente coinvolta in una delle “solite” beghe d’ufficio che, tuttavia, in alcuni casi finiscono agli onori della cronaca. In particolare – si legge nella sentenza – il 14 agosto 2011, un collega della donna redigeva una relazione di servizio in cui riferiva che alle ore 7.03 del mattino, nel recarsi presso l’ufficio per ritirare la posta, avrebbe suonato inutilmente più volte al campanello di ingresso, insistendo fino alle 7.11, quando la ricorrente apriva la porta in abiti civili, nonostante il turno di servizio fosse già iniziato. Alla richiesta di spiegazioni la donna aveva risposto di essersi allontanata dal posto di lavoro per prendere un caffè e una bottiglia di acqua al distributore automatico. Da qui l’irrogazione del richiamo scritto e il conseguente ricorso della donna. I giudici investi della causa hanno “picchiato duro” contro le motivazioni presentate dalla ricorrente, senza concedere alcun tipo di attenuante al comportamento tenuto in servizio.

I giudici di Trento dichiarano testualmente che le giustificazioni addotte dalla ricorrente sono inaccettabili. Con riferimento alla circostanza che la donna fosse ancora in abiti civili, nonostante il turno di servizio fosse già iniziato alle sette del mattino, il Collegio ritiene che lo svolgimento del servizio non in divisa, anche se solo per pochi minuti dall’inizio del turno, sia una mancanza oggettivamente incongrua e non conforme ai doveri di servizio di un appartenente alle forze di polizia, non giustificabile certo con prassi difformi, peraltro neppure adeguatamente dimostrate dall’interessata. Il TAR si spinge oltre affermando che sia, anzi, regola di diligenza e di corretto sentire il proprio ruolo presentarsi sul luogo di lavoro immediatamente pronti a svolgere, sin dal primo istante, le proprie incombenze attenendosi ai doveri anche formali ed esteriori che le caratterizzano. Proseguono i giudici con incalzante ironia (!?) affermando che quanto al ritiro di acqua e caffè dal distributore automatico, esso non appare certo l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, indebitamente conculcato dall’amministrazione, ma solo un comportamento ( forse diffuso ma ) anche esso non conforme a canoni di diligenza e scrupolo professionale in base ai quali non sembra certo decoroso andare a prendere il caffè immediatamente all’inizio del turno, quando si presume che una persona già abbia fatto la colazione mattutina .Da qui il conseguente rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.

Probabilmente il “pugno di ferro” usato dal Tribunale di Trento trova ragione in radici più profonde; quello che sorprende tuttavia è che questa sentenza si pone in netto contrasto con precedenti orientamenti giurisprudenziali della Cassazione che non meno di pochi mesi fa aveva precisato che la pausa caffè durante le ore di lavoro è consentita, ma persino utile perché aiuta a recuperare le energie, migliorando le prestazioni di lavoro, purché contenute entro 10-15 minuti.

Visto l’orientamento espresso dei giudici del TAR c’è da chiedersi chi avrà più il “coraggio” di prendere un caffè durante l’orario di lavoro negli uffici pubblici (ma anche in quelli privati) a cominciare da quelli giudiziari…

Alessandro Ferretti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento