Iva 2013: ecco i nuovi modelli più possibilità nella scelta dei regimi

Redazione 17/01/13
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I modelli Iva/2013 e Iva base/2013, oltre che il prospetto delle liquidazioni periodiche Iva di gruppi (modello 26 LP/2013), sono definitivi, inoltre sono state aggiornate anche le istruzioni della comunicazione annuale dati Iva e del modello Iva 74 – bis per i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.  E’ stata inserita la casella 2 nel rigo VO33, rispetto alle bozze, di modo che fosse possibile l’opzione dal 2012 per il regime dei residuali (art. 27, comma 3, Dl 98/2011) a quei contribuenti, che naturalmente sarebbero confluiti dall’anno precedente nel nuovo regime dei minimi, rispettandone i requisiti relativi (art. 27, commi 1 e 2).

La colonna 1 del VO33 si trovava già nelle bozze con l’opzione per la contabilità semplificata oppure ordinaria da parte di chi sarebbe entrato naturalmente dal 2012 nel nuovo regime dei minimi. Anche chi sarebbe entrato nel regime dei residuati dal 2012, barrando il rigo VO34, può effettuare l’opzione per questi due regimi Iva ordinari; in assenza di questa opzione, dal 2012 sono subentrati automaticamente tra i residuali coloro che, pur nel rispetto delle condizioni “originarie” per essere minimo (ricavi/compensi fino a 30 mila euro, nessuna esportazione o spese per dipendenti, beni strumentali fino a 15 mila euro, non regime speciale o trasparenza, secondo l’art 1, commi 96 e 99, legge 244/2007) hanno cominciato l’attività di impresa, l’arte o la professione prima del 2008, ossia non osservano i requisiti aggiunti al regime senza Iva dall’articolo 27, comma 1, Dl 98/2011 (non esercizio di attività di impresa o professionale nel triennio precedente, non semplice prosecuzione di altra attività già praticata come dipendente o autonomo).

Chi ha scelto dal 1° dicembre 2012 il nuovo regime dell’Iva per cassa (art. 32 – bis, Dl 83/2002) oltre a barrare il nuovo rigo VO15, deve mostrare nel rigo VO36, campo 3, gli imponibili complessivi delle operazioni attive di dicembre 2012 con Iva per cassa, per le quali non è stato ancora riscosso il credito, compreso di Iva, relativo. L’imposta non viene aggiunta a quella delle operazioni a esigibilità immediata, per queste operazioni, purché siano effettuate prima di dicembre 2012 (da chi non era nel vecchio regime per cassa). La colonna 3 del rigo VF19, è rivolta alle operazioni passive con esigibilità differita.

E’ stato soppresso, inoltre,  il quadro VR e dunque per richiedere il rimborso del possibile credito annuale va adesso compilato il rigo VX4, ma non è tutto, ci sono altre novità; infatti sono stati aggiornati anche il rigo VL29, con il nuovo campo 3 per i versamenti sospesi a causa di eventi eccezionali, e la colonna n 5 del rigo VE34, non più destinata solo alle cessioni di fabbricati strumentali, ma anche a quelle abitative.

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