Sviluppo bis, pneumatici da neve e stop tacito rinnovo assicurazioni

Redazione 06/12/12
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Con la fiducia al decreto sviluppo bis, arrivano importanti novità anche in materia di spostamenti sulle ruote. Alcune specifiche disposizioni del nuovo provvedimento, infatti, riguardano da vicino il mondo delle automobili e dei veicoli in genere.

Il testo sulla crescita che sta per ricevere il via libera da palazzo Madama include alcune rilevanti novità sia in materia di Codice della Strada che sul versante sempre scivoloso delle assicurazioni private.

In primis, per quanto riguarda le norme che regolano il comportamento di automobilisti, centauri e motoristi sulla rete stradale, la prima, importante modifica viene apportata nel Codice della Strada all’articolo 6, comma 4, dove viene posta in calce alla nuova lettera g) la disposizione di “prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l’utilizzo esclusivo di pneumatici invernali”.

Quindi, importanti aggiornamenti anche sulle macchine agricole, che saranno oggetto di un decreto già fissato entro il prossimo 28 febbraio, dove verrà fissata la revisione obbligatoria anche per questo genere di veicoli, secondo le indicazioni nel decreto sviluppo-bis.

Viene, inoltre, fissata in via legislativa la necessità di offrire, per le case produttrici di motocicli, i sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (Abs), per evitare il bloccaggio degli pneumatici in caso di frenata, evitando, così pericolose scivolate.

Passando alle assicurazioni private, invece, il codice relativo viene ritoccato all‘articolo 170-bis, dove si specifica che “Il contratto di assicurazione obbligatoria si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato”.

A questo proposito, dunque, si è cercato di mettere gli utenti al riparo da eventuali clausole  nei contratti con le compagnie assicurative che prevedano il tacito rinnovo in caso di mancata comunicazione tra le parti.

Toccherà all’impresa informare per tempo sull’imminente scadenza del rapporto contrattuale, non oltre il trentesimo giorno prima della conclusione, mantenendo in corso di validità per quindici giorni dopo la fine del rapporto i termini di garanzia prestati.

Infine, viene specificato che i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione.

Vai alla parte del maxiemendamento sulCodice della Strada e assicurazioni private

Vai al testo del maxiemendamento al decreto sviluppo-bis votato in Senato

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