Start-up: contratti a tempo determinato e criteri per le retribuzioni

Redazione 20/11/12
Scarica PDF Stampa
Start-up innovative, un’utopia nell’Italia di oggi o una vera e propria opportunità per molti giovani in cerca non solo di occupazione, ma di un terreno fertile di idee e creatività, dove far convergere aspirazioni e conoscenze?

Certo, nella congiuntura economica attuale, pensare a una Silicon Valley italiana può essere irrealistico. Il governo, però, con in prima linea il ministro Passera, ha dimostrato di credere profondamente nelle potenzialità di sviluppo del settore tecnologico, dedicando una delle parti più dense nel cosiddetto decreto sviluppo-bis proprio alle aziende che operano a fini di innovazione tecnologica.

Per favorire il proliferare di queste realtà industriali, sono stati inseriti alcuni incentivi specifici per queste nuove imprese di nuova istituzione e votate al digitale. Talvolta, alcune delle misure previste vanno in deroga ad altre riforme cardine varate da questo governo o dai precedenti.

E’ il caso, ad esempio, della riforma del lavoro firmata dal ministro del Welfare in carica Elsa Fornero. Per le start-up, infatti, i contratti applicabili differiscono da quelle che sono le line guida del provvedimento che ha riscritto, tra le altre cose, l’articolo 18 dei lavoratori.

In special modo, del tutto degne di nota sono le opportunità di contrattualizzazione a tempo determinato, che la riforma in sé cerca di disincentivare per quanto riguarda i rapporti a progetto o comunque tipicamente precari.

Le start-up innovative, invece, hanno margini più ampi nella definizione del momento di interruzione del contratto, sempre che, spiega il decreto, le mansioni non discordino dall’oggetto sociale dell’impresa.

Dunque, assunzioni libere senza vincoli di segnalazione per i contratti in scadenza, come invece avviene nei canoni della riforma Fornero, dove si invita a segnalare eventuali ragioni che stiano alla base della stipulazione del rapporto a termine.

I contratti di subordinazione per una start-up potranno andare da un minimo di sei mesi a un massimo di 36, sempre entro l’arco di favore nei quali le nuove ditte tecnologiche possono usufruire degli incentivi, cioè quattro anni dalla costituzione.

Raggiunti i limiti temporali di contratto a tempo determinato, la start-up, se vorrà continuare a usufruire delle prestazioni del lavoratore, sarà comunque obbligata a istituire una forma di rapporto a tempo indeterminato. Dopo i 36 mesi, però, un ulteriore contratto in scadenza potrà essere siglato solo nella direzione territoriale del lavoro.

Sulle retribuzioni, poi, va premesso che le disposizioni speciali dedicate alle start-up si applicano tanto ai lavoratori in scadenza quanto a quelli assunti in via definitiva.

Due le quote in regime d’applicazione per il conferimento del salario: il rispetto del minimo tabellare previsto per livello di inquadramento e la commisurazione alle efficienze o alla produttività del lavoratore o ad altri riferimenti utili per misurare il rendimento dello stesso.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento