Avvalimento per certificazione di qualità: ok dal Consiglio di Stato

Redazione 20/11/12
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La Quinta sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Pier Giorgio Trovato, con la sentenza n. 5408 del 23.10.2012, in contrasto con la linea di pensiero dell’Avcp ribadita di recente nella determinazione n. 2 del 1° agosto 2012, ha affermato che l’avvalimento di cui all’art. 49 codice contratti pubblici, può riferirsi anche alla certificazione di qualità.

I Giudici di Palazzo Spada hanno ricordato nella sentenza che l’avvalimento è un istituto di matrice comunitaria, finalizzato a consentire in concreto la concorrenza aprendo il mercato ad operatori economici di per sé privi di requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo, consentendo di avvalersi dei requisiti di capacità di altre imprese.

Tale istituto è stato trafuso nell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 il quale stabilisce che il concorrente “…può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto”.

Ad avviso della V sez. del CdS la formulazione dell’art. 49 è molto ampia e non prevede alcun divieto, sicché ben può l’avvalimento riferirsi anche alla certificazione di qualità di altro operatore economico, attenendo essa ai requisiti di capacità tecnica, non rilevando, in contrario, che la certificazione di qualità è requisito immanente l’impresa.

Al riguardo il CdS osserva che “la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione complessiva, è da considerarsi anch’essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un’impresa, assicurando che l’impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2004, n. 1459)“.

Inoltre, continua il Cds, quand’anche, la “certificazione di qualità” riguardasse una qualità soggettiva dell’impresa, ugualmente potrebbe essere oggetto di avvalimento, rientrando tra i requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento, attesa la sua portata generale.

Infine il CdS conclude affermando che un’ interpretazione restrittiva delle disposizioni in materia di avvalimento si porrebbe, peraltro, in contraddizione con la finalità dell’istituto di incentivare la concorrenza, agevolando l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti.

Qui il testo integrale della pronuncia del Consiglio di Stato

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