Province, la deroga per Belluno va potenziata

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Dopo l’ultimo Consiglio dei Ministri, il Governo dei tecnici ha inteso preservare, così si legge nel preambolo del decreto-legge n. 188/2012, la specificità delle Province il cui territorio è integralmente montano. Benché non si parli espressamente di Belluno e Sondrio (ed è normale trattandosi di un’introduzione), è evidente che il riferimento va a queste due realtà, puntualmente individuate poi nel prosieguo del testo normativo (art. 1, lett b). Con la speranza che in sede di conversione in legge del provvedimento normativo da parte delle Camere non spuntino all’improvviso i soliti franchi tiratori (salva sempre la possibilità della fiducia), sono del parere che la deroga per la Provincia di Belluno necessiti un maggiore potenziamento.

Nell’espletamento della sua funzione di legittimità, la Corte costituzionale utilizza spesso il principio di eguaglianza per valutare la ragionevolezza o meno delle classificazioni legislative. Ragionevolezza che non si risolve nell’intrinseca bontà delle scelte effettuate dal Parlamento, ma nella coerenza delle c.d. “deroghe”, valutata nel rapporto con il trattamento che la legge o le leggi riservano a quelle situazioni comparabili con quella contestata. Invocare la specificità del territorio mi pare troppo debole, poiché ogni territorio presenta le proprie peculiarità morfologico – ambientali. Da qui, pertanto, la necessità di rafforzare i motivi a fondamento della deroga con l’indicazione di altri elementi che possono motivare trattamenti differenziati. In questo senso, un’utile indicazione esce dalla tanto criticata proposta di riordino delle Province che il Consiglio regionale del Veneto (deliberazione n. 133/2012) ha trasmesso al Governo. In quel documento è inserito un apposito allegato nel quale sono indicate le ragioni in presenza delle quali è necessario mantenere l’ente Provincia nel territorio bellunese. Dalla particolare autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria riconosciuta dal nuovo Statuto della Regione (art. 15, comma 5) al suo confinare con Regioni speciali e con l’Austria, dalla presenza di minoranze linguistiche ed etniche che già godono di una tutela molto più debole rispetto alle contermini Province autonome di Trento e Bolzano/Bozen, ma anche di Udine, alla particolare protezione che la Costituzione riconosce alle zone di montagna (art. 44, comma 2, Cost.). E da ultimo, ma non per questo meno importante, la stessa Convenzione delle Alpi, ratificata dall’Italia nel 1999, con la quale l’ordinamento interno s’impegna a garantire il diritto delle popolazioni alpine di vivere in questi territori, con il logico corollario di poter poi avere strumenti istituzionali idonei alla finalità indicata.

Daniele Trabucco

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