Certificazione crediti PA, in Gazzetta i decreti del Ministero

Redazione 07/11/12
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Sono stati pubblicati, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 259 del 6 novembre 2012, due decreti del Ministero dell’Economia e delle finanze sulla certificazione e compensazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione.

Con il primo dei decreti del 19 ottobre 2012, si apportano modifiche al Dm del 25 giugno 2012.

I crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni in rosso, sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, sono esclusi dai meccanismi di “certificazione del credito”, in base al Dm Economia del 25 giugno 2012. Restano valide le certificazioni già rilasciate ex Dl 78/2010, o rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario in attuazione dei piani o programmi operativi citati.

Se l’Amministrazione accerta la sussistenza di inadempienze dell’interessato verso la stessa p.a. (presenza di notifiche o cartelle di pagamento), la certificazione per crediti sopra ai 10mila euro, oltre a darne atto, viene resa al lordo delle somme ancora dovute e l’importo netto viene indicato nella certificazione. Il Dm appena pubblicato, prevede che “l’eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all’accertata inadempienza”.

Infine, è stabilita la procedura da utilizzare nel caso in cui il creditore ceda il credito certificato a una banca o a un intermediario finanziario, che tratterrà l’originale della certificazione e procederà, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione o ente debitore con Pec, alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione.

Il secondo decreto del 19 ottobre 2012, indica invece le modalità della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito d’iscrizione a ruolo ex art. 28-quater del DPR 602/73. Seguendo le regole del Dm di giugno 2012, il recupero dell’importo della compensazione va effettuato, previa comunicazione da parte dell’agente della riscossione al Mef, attraverso la riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente debitore a qualsiasi titolo.

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