Privacy, stop ai videotape spia in casa: investigatore condannato

Redazione 22/10/12
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Vita dura per gli investigatori privati: la normativa sulla privacy è in continua evoluzione, alcuni aspetti vengono espunti, altri inseriti, di modo che per un detective di professione restare nel recinto della legge è sempre più un percorso da equilibrista.

Non fa eccezione la nuova sentenza 41021 della Cassazione, che ha disposto il divieto assoluto di registrare momenti della vita privata di chicchessia all’interno della propria abitazione domestica.

A fare da molla per questo pronunciamento, il caso di un investigatore che aveva puntato l’occhio elettronico verso un cittadino all’interno del luogo di residenza, registrando “indebitamente, mediante uso di strumento di ripresa visiva, immagini attinenti alla vita privata“.

La Cassazione, esaminando la vicenda, ha ribadito la condanna già espressa dalla Corte d’Appello di Milano, che aveva destinato l’imputato a due mesi di reclusione, convertiti, in terzo grado di giudizio, in una sanzione pecuniaria.

Stop agli sguardi indiscreti dotati di obiettivo, dunque, e in special modo nei luoghi in cui questi sono considerati inviolabili dalla legge. Nella sentenza, non a caso, viene specificato come vanno garantite le massime tutele alle “manifestazioni di vita privata che si svolgano, ancorché momentaneamente, in uno dei luoghi indicati nell’articolo 614 del Codice penale”.

La disposizione è da leggersi vincolante anche nel caso in cui le immagini non chiariscano l’identità della persona che si intenda sorvegliare: “Ai fini della configurabilità del reato punito dall’art. 615 bis c.p. è irrilevante la mancata  identificazione, o la non identificabilità, della persona cui si riferisce l’immagine abusivamente captata dal terzo”.

Questo principio, specifica la Suprema Corte nella sentenza di condanna, è infatti rivolto alla protezione di tutti gli individui che più o meno accidentalmente potrebbero rientrare nei tape acquisiti, dato che “il  titolare dell’interesse protetto dalla norma non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione delle immagini,  ma chiunque, all’interno del luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino”.

E, beninteso, queste sentenza è da leggersi in senso estensivo anche rispetto al mero ambito di residenza legale, tant’è che, spiega la Cassazione “il riferimento ambientale ha il solo scopo di individuare l’ambito spaziale oggetto di tutela, come luogo di espressione della vita privata, indipendentemente dalla sua appartenenza in senso civilistico”.

Il condannato dovrà anche risarcire il danno non patrimoniale alla “vittima”: oggetto, in principio di troppe attenzioni, ora, invece, di un vero e proprio reato.

Leggi la sentenza 41021 della Cassazione

Redazione

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