Circhi e animali: c’era una giraffa in fuga

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Era il 1968. Dovevo ancora compiere tre anni e venne promulgata una legge (la numero 337) che nel suo primo articolo recitava (e recita): “lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante”.

Oggi, che sto per tagliare il traguardo del mezzo secolo d’esistenza, stimolato dalla recente vicenda della giraffa fuggita dal circo, in quel di Imola, e deceduta dopo la cattura , mi sono riletto le sentenze recenti dei vari T.A.R. che hanno annullato ordinanze di vari sindaci italiani che vietavano, nel territorio comunale, l’attendamento di circhi con animali.

Il principio di legalità, secondo cui ciò che non è vietato è permesso, si applica, come è giusto che sia, anche in materia circense. Quindi se, ferme le recenti novità legislative in materia di maltrattamento di animali al cui rispetto sono tenuti tutti i cittadini, un circo che abbia degli animali non viola di per sé alcuna norma positiva.

Infatti, la legge sessantottina, di animali… non parla, se non con riferimento all’abbattimento dell’imposta sulle carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri. L’ombrello o, se si preferisce, il tendone, della “funzione sociale” ha, finora, riparato i circhi dalla pioggia delle ordinanze sindacali avverse. Ciò che mi lascia un po’ perplesso, nelle decisioni che ho letto, è la motivazione (comune a T.A.R. Abruzzo del 2009, T.A.R. Toscana 2008 e T.A.R. Reggio Emilia 2012)

Laddove i Tribunali Amministrativi Regionali statuiscono che “non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’uso degli animali”.

Che, nell’anno di grazia 2012, si utilizzi ancora il termine “uso”, per di più “in spettacoli” parlando di animali, mi crea disagio.
L’uso attiene alle cose, non agli esseri senzienti.
Almeno per il legislatore, dal 2004, con l’introduzione del titolo IX bis del codice penale, gli animali sono esseri viventi verso i quali è legittimo un sentimento di pietà che, mi pare, assai lontano dal mero “utilizzo”.

Che, poi, il circo nella sua dimensione tradizionale sia quello che preveda l’uso (repetita iuvant) degli animali, che come tale il legislatore riconosceva (e riconosce) come portatore di una funzione sociale, non l’ho proprio letto nella legge più volte citata: nessun accenno alla tradizione, nessun riferimento all’uso di animali.

Questa è la situazione attuale.
La genericità della norma e il suo anacronismo, anche alla luce di una nuova sensibilità nei confronti degli animali non umani, dovrebbe essere da stimolo per il Legislatore affinché due patrimoni emotivi della nostra infanzia (il circo e gli animali) possano vivere in modo sereno.
Se possibile, prima che io ( e la Legge relativa ai circhi ) raggiungiamo il secolo d’età.

Enrico Ruggiero

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