Codice processo amministrativo, in Gazzetta il testo del D.Lgs. correttivo n. 160

Redazione 19/09/12
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Con il decreto legislativo correttivo n. 160 approvato lo scorso 14 settembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2012, sono state apportate importanti novità al d. lgs. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo)

L’obiettivo della manovra è quello di accelerare i tempi del processo e migliorare la funzionalità di diversi istituti processuali.

Tra le novità introdotte al codice, assumono un rilievo particolare le novelle in tema di:

Competenza del giudice amministrativo: La nuova formulazione dell’articolo 15 da una parte conferma il principio della rilevabilità d’ufficio da parte del giudice amministrativo del difetto di competenza, principio innovativo che supera il precedente regime della derogabilità della competenza territoriale, dall’altra cerca di ridurre i tempi del processo laddove il vizio venga esaminato per la prima volta nella fase conclusiva del giudizio.

E’ quindi previsto che l’inderogabilità della competenza territoriale del Tar (regola generale) vale anche in ordine alle misure cautelari. Il giudice deve decidere sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza, non deve nemmeno pronunciarsi sulla sospensiva. La domanda cautelare può, peraltro, essere riproposta al giudice dichiarato competente. Le parti hanno comunque la possibilità di eccepire il difetto di competenza con una richiesta espressa rivolta al giudice entro un tempo determinato. In mancanza di domanda cautelare, infatti, il difetto di competenza, può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio; a quel punto il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza.

Azione di adempimento: Con la modifica all’articolo 34 cpa, il decreto correttivo interviene sulle azioni proponibili al giudice amministrativo.

L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto deve essere proposta in concomitanza all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio. Quindi nell’atto di ricorso contro l’inerzia della pubblica amministrazione o contro un provvedimento che respinge una istanza si deve inserire la domanda di condanna specifica dell’amministrazione resistente.

Si prevede, inoltre, con l’articolo 31 del cpa che il giudice potrà pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione. In caso di attività discrezionale il giudice condannerà la p.a. a emanare un provvedimento.

Indicazione a pena di inammissibilità dei motivi specifici a base del ricorso: Vengono salvaguardati i principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali degli atti processuali e il principio della specificità dei motivi su cui si fonda i ricorso. L’articolo 26 del codice del processo amministrativo (richiamando il cpc) dispone che il giudice deve provvedere alla condanna alle spese del giudizio.

Nel provvedere sulle spese, egli, deve tener conto della eventuale violazione dei suddetti principi.

Pertanto la sua decisione deve essere presa tenendo conto dell’obbligo che le parti hanno di redigere atti sintetici e chiari, ciò significa che gli atti difensivi troppo lunghi o poco chiari accrescono il rischio di dovere pagare una somma eccessiva al momento della soccombenza nel giudizio.

E ancora, le singoli parti del ricorso devono essere indicate distintamente. L’atto deve essere scritto separando in maniera netta sette parti: 1) indicazione parti; 2) oggetto della domanda; 3) fatti di causa; 4) motivi di ricorso; 5) mezzi di prova; 6) provvedimenti chiesti al giudice; 7) firme.

E’ prevista, inoltre, una specifica causa di inammissibilità in caso di violazione della regola della indicazione di motivi specifici; il giudizio si chiuderà con una pronuncia sul rito, senza passare alla valutazione di merito.

Rotazione nei collegi tra tutti i componenti di sezione: In riferimento alle note critiche sorte in merito alla rigidità della precedente disposizione, che nel cristallizzare la composizione di tutti i collegi attraverso la costante presenza degli stessi due magistrati persone fisiche, ha di fatto impedito di realizzare appieno il criterio di rotazione nei collegi tra tutti i componenti della sezione e ostacolato in tal maniera l’applicazione del principio della collegialità.

Si è, pertanto, previsto che il Presidente del Tar, con decreto, fissa ogni anno i criteri obiettivi per la composizione dei collegi giudicanti.

Termini processuali: per accelerare i tempi del processo si è proceduto alla modifica di alcuni termini per renderli più coerenti con il generale sistema processuale. Viene meglio precisato il regime applicabile ai mezzi di impugnazione, con particolare riferimento all’appello cautelare (art. 98) e chiarisce i rapporti tra le sezioni semplici e l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (art. 99 comma 1).

Processo amministrativo telematico: Ulteriori passi avanti nel campo dell’informatizzazione del processo amministrativo. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti potranno essere sottoscritti con firma digitale.

Ampliamento ipotesi di immediata impugnabilità nel procedimento elettorale preparatorio: In materia elettorale (articolo 129 cpa) si prevede che i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni sono impugnabili innanzi al Tar competente nel termine di tre giorni; mentre gli altri atti sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.

Il testo del provvedimento

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