Trapianto parziale di organi tra vivi, ecco la legge

Redazione 17/09/12
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Il 13 settembre scorso il Senato ha approvato all’unaniminità il via libera definitivo al disegno di legge 3291, già approvato dalla Camera, recante “Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi“.

Si ricordi che l’articolo 5 del codice civile, recante “Atti di disposizione del proprio corpo“, prevede che:

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”.

La nuova previsione normativa consente, in deroga al superiore divieto, di disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

Ricordiamo che già altre leggi, in passato, hanno previsto deroghe simili all’articolo 5:

– la legge n. 458 del 1967, disciplinante il trapianto del rene tra persone viventi;
– la legge n. 301 del 1993, recante norme in materia di prelievi ed innesti di cornea;
– la legge n. 91 del 1999, recante disposizioni in materia di trapianti di organi e di tessuti;
– la legge n. 483 del 1999, che detta norme per consentire il trapianto parziale di fegato.

Ecco il testo approvato, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

Disegno di legge n. 3291 AS
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi

Art. 1.
(Trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino)

1. In deroga al divieto di cui all’articolo 5 del codice civile, è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116.

3. All’attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Redazione

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