Decreto sanità, il testo illustrato: articoli 4, 6, 9, 14

Redazione 13/09/12
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Il decreto Sanità, come dice il nome stesso, si occupa soprattutto di sanità, quella con la s maiuscola, e non solo di stili di vita e sfere collaterali alla salute dell’individuo. Qui di seguito elenchiamo tutti gli articoli su cui il decreto interviene per migliorare la struttura sanitaria del nostro Paese.

Articolo 4 – Comma 1, lett g.

L’istituzione nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale del collegio di direzione sarà previsto dalle regioni; infatti il collegio deve diventare l’organo d’azienda che contribuisce alla gestione delle attività cliniche e che collabora nella pianificazione delle attività.

Articolo 4 – Comma 1, lettere a e d. 

I direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale saranno designati dalle Regioni, le quali, per rendere fattibile questo, avranno l’obbligo di selezionare il personale nell’elenco regionale degli idonei, o di elenchi equivalenti di altre Regioni. Gli elenchi dovranno essere il frutto delle adesioni ricevute tramite un avviso pubblico, previa selezione da parte di una commissione apposita che sarà rappresentata da esperti indicati da istituzioni scientifiche di prestigio, autonome rispetto alla Regione. Gli elenchi, a cui sarà garantito un periodico aggiornamento, saranno composti da chi avrà determinati requisiti: laurea magistrale, adeguata esperienza dirigenziale (non meno di 5 anni) nell’ambito delle strutture sanitarie (negli altri settore l’esperienza richiesta sarà di 7 anni) contraddistinta da indipendenza gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

Per partecipare alla selezione, inoltre, bisognerà avere meno di 65 anni alla data della nomina. I bandi dovranno poi essere pubblicizzati in modo congruo, così come le nomine e i curricula del resto. Sarà, invece, una commissione di tre direttori di struttura complessa ( nella medesima specialità della mansione da attribuire ma non della stessa Regione), con il compiti di stabilire una terna di candidati plausibili, a designare la scelta dei dirigenti di strutture complesse. La commissione dovrà poi fare una scelta motivata, che preveda garanzie di pubblicità e, in più, perché l’incarico di direttore della struttura complessa diventi realmente attivo dovrà trascorrere un periodo di prova di 6 mesi per valutare più precisamente il candidato.

Articolo 4 – Comma 1, lettera c

I dirigenti medici e quelli sanitari sono destinati ad essere valutati mediante metodologie stabilite dalle Regioni in virtù della normativa vigente in materia per le Pa. Gli strumenti utilizzati per la verifica dell’operato di dirigenti medici e sanitari, con incarico di direzione di struttura complessa, e i direttori di dipartimento saranno dei rilievi applicati alle prestazioni fornite nei confronti degli obiettivi assistenziali pattuiti e la soddisfazione degli utenti.

Articolo 6 – Comma 1

La modalità di concessione dei lavori di ristrutturazione e di costruzione di strutture ospedaliere, da effettuarsi in virtù dei contratti di partenariato pubblico privato, può ipotizzare anche la cessione all’aggiudicatario, in qualità di componente del corrispettivo, di immobili adibiti a strutture ospedaliere da dismettere (anche se l’usufrutto determina il cambiamento di destinazione d’uso, che va fatto mediante la disciplina regionale vigente).

Articolo 6 – comma 2

E’ stata rinnovata la normativa relativa all’antincendio nelle strutture sanitarie mediante un decreto del ministero dell’Interno; esistono scadenze diversificate e procedure semplificate per il rispetto di questa norma per le strutture che erano già in essere il 18 settembre 2002, data in cui il decreto dell’Interno era entrato in vigore.

Articolo 9

Nell’eventualità che si verifichino malattie infettive e diffusive del bestiame, anche di importanza internazionale, e che presentino necessità emergenziali o per le quali non sia stato possibile procede all’eradicazione prescritta dalla normativa europea, il premier, su proposta del ministro della Salute, oltre che in collaborazione con il ministro degli Affari Europei, confrontatosi con il ministro per gli Affari regionali, diffida la regione interessataad ad assumere, entro 15 giorni, gli atti necessari per la tutela della salute dell’uomo e degli animali.

Qualora la Regione non adempisse alla diffida o gli atti che pone in atto non siano idonei o insufficienti, il Consiglio dei Ministri su proposta del ministro della Salute, in collaborazione con il ministro degli Affari europei, confrontatosi con il ministro per gli Affari regionali, in presenza del presidente della regione coinvolta, designa un commissario ad acta per la risoluzione dell’emergenza o il raggiungimento dell’eradicazione. Gli oneri rappresentati dall’attività di commissariamento ad acta sono a carico della Regione interessata.

Articolo 14

Sono stati normati dei provvedimenti per ottimizzare le risorse di alcuni enti sanitari con difficoltà economico – gestionali (come l’Opera nazionale assistenza orfani medici sanitari italiani) o per stabilizzarne altri (come l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà) o per sopprimerne (come il Coanan). E’ stata stabilita, inoltre, la manutenzione del sistema regolatorio nazionale degli Istituti di ricovero e cura di tipo scientifico.

Articolo 11

Entro il 30 giugno 2013 l’Agenzia italiana del farmaco dovrà rivedere il Prontuario farmaceutico nazionale per esentare dalla rimborsabilità farmaci terapeuticamente superati o la cui efficacia non sia sufficientemente documentata. Faranno parte di questa categoria anche i farmaci non congrui rispetto al parametro dell’economicità, in relazione all’esito terapeutico previsto, l’Aifa avvierà una procedura di modifica del prezzo da effettuarsi entro il 31 dicembre 2012.  Qualora, scaduto un accordo siglato dall’Agenzia italiana del farmaco con un’azienda, un medicinale non è più rimborsabile, l’Agenzia potrà decidere una ulteriore dispensazione del farmaco ad appannaggio del Ssn solo per portare a termine le cure di pazienti già in trattamento.

Se, invece, è disponibile un’alternativa terapeutica concernente i farmaci consentiti, il medicinale non autorizzato si può inserire o mantenere nell’elenco e quindi sarà compito del Ssn erogarlo nell’eventualità che, secondo l’Aifa, abbia un profilo di sicurezza non minore a quella del farmaco autorizzato e quest’ultimo si riveli troppo costoso per il Ssn. Alle farmacie ospedaliere, previa autorizzazione dell’Aifa, è consentito somministrare dosaggi da impiegare all’interno dell’ospedale o da consegnare all’assistito per impiego domiciliare sotto controllo della struttura pubblica. Le Regioni e le province autonome  di Trento e Bolzano, onde evitare sprechi e consumi errati, sono autorizzate a sperimentare metodi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali.

 

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