Decreto Sanità, il testo illustrato: articoli 1, 8, 3, 7

Redazione 13/09/12
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Il decreto Sanità, approvato il 5 settembre dal Consiglio dei Ministri, dopo la rifinitura di ieri ha assunto la sua forma finale e definitiva. Passiamo in rassegna articolo per articolo tutto quello che è cambiato e che cambierà nelle nostre vite per migliorare le nostre condizioni di salute. In questa rassegna ci occupiamo nello specifico degli articoli 1, 8, 3, 7; gli articoli riferiti alla reperibilità dei medici di base 24 ore su 24, alle bevande analcoliche e alcoliche e al gioco d’azzardo e alle ludopatie.

Articolo 1 – Commi 1 e 2

L’argomento in questione sono le cure primarie, ovvero il primo stadio di contatta fra paziente e il Ssn. Il decreto attribuisce alle Regioni il compito di  regolamentare le unità complesse e affinché ciò avvenga dovranno favorire lo sviluppo di reti di poliambulatori territoriali forniti di strumentazione di base, disponibili al pubblico per l’arco di tutta la giornata, disponibilità prolungata anche durante le festività mediante una opportuna “turnazione” delle strutture. Le reti di poliambulatori, inoltre, dovranno anche essere collegante, tramite connessione telematica, agli ospedali per creare una sinergia che potenzi la struttura sanitaria sul territorio in modo totale.

Articolo 8 – Comma 16

Uno degli articoli più discussi, ribattezzato anche l’articolo “della Coca – Cola”, ha trovato finalmente il suo compimento e la sua definitiva forma; le bevande analcoliche potranno essere commercializzate esclusivamente se contenenti un quantitativo di succo naturale non inferiore al 20% dell’intero prodotto. Quindi dopo sei mesi anche l’Italia si allinea alla direttiva 98/34/Ce.

Articolo 3 – Comma 5

E’ il comma dedicato agli albi, la norma che li riguarda determina che siano integrati e aggiornati con cadenza minima quinquennale di modo che, per quanto concerne i consulenti tecnici d’ufficio, sia sempre garantita una rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche della sfera sanitaria e delle società scentifiche.

Articolo 7 – Commi 9 e 10

Sono i commi rivolti alla dissuasione dalle ludopatie, quelli che determinano la nuova collocazione degli apparecchi di gioco e le future modalità di controllo. Sono stati, insieme alle bevande, al centro di molte considerazioni e polemiche e non tutti sono pienamente soddisfatti dell’esito finale; infatti rispetto al decreto originale è scomparso ogni riferimento ad un limite certificato di distanza da scuole, luoghi di culto e nosocomi di nuovi apparecchi di intrattenimento. Questo ammorbidimento è stato, tuttavia, compensato con un’altra norma secondo la quale l’amministrazione finanziaria dovrà impegnarsi in almeno 5 mila controlli periodici sul territorio su base annuale; controlli che avranno la funzione di determinare la correttezza dello svolgimento degli esercizi e la loro sicurezza per le fasce soggette alle ludopatie come i giovani. L’amministrazione finanziaria, infatti, avrà la facoltà di ipotizzare anche la possibile ricollocazione degli apparecchi o addirittura la sospensione o chiusura di certi esercizi ritenuti dannosi per la loro locazione.

Articolo 7 – Comma 8

Sempre per quanto riguarda il gioco, l’accesso alle sale giochi sarà permesso solo ai maggiorenni; sono incluse nella lista di sale gioco anche quelle del Bingo e quei punti vendita che abbiano come attività principale le scommesse su eventi sportivi. Il titolare degli esercizi in questione dovrà sempre certificare l’età dei clienti a possibile rischio richiedendo l’esibizione di un documento di indentità.

Articolo 7 – Comma 4

Regolamentata anche la pubblicità connesse ai giochi, non sarà più possibile strumentalizzare le vincite “facili” ma dovranno essere mostrate le indicazioni precise sulla probabilità effettiva di successo. I messaggi pubblicitari su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet sono proibiti se spingono al gioco con premi in denaro o ne esaltano la pratica. Qualora vengano infranti questi divieti sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 100mila ad un massimo di 500mila euro nei riguardi del committente del messaggio promozionale e del proprietario del mezzo con cui viene diffuso. I minori devono essere tassativamente esclusi dal coinvolgimento nei messaggi pubblicitari delle pratiche di gioco che prevedano vincite in denaro, inoltre ai sindaci viene concesso il potere di decidere chiusure temporanee delle attività qualora vengano riscontrati fenomeni estesi di ludopatia.

 

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