Carcere obbligatorio per i mafiosi, la Cassazione solleva l’illegittimità costituzionale

Redazione 12/09/12
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Perché anche per l’associazione mafiosa il Codice di Procedura penale non prevede ipotesi di esigenze cautelari alternative al carcere?

Con questo dubbio le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34473/2012, spediscono in Corte costituzionale l’articolo 275 c.p.p. nella parte in cui anche per l’associazione mafiosa non fa salva l’ipotesi che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure alternative al carcere.

La questione di legittimità costituzionale è incentrata in particolar modo sul secondo periodo del comma 3 dell’articolo 275, come modificato dall’articolo 2 del Dl 23 febbraio 2009 n. 11 (il c.d. “Pacchetto Sicurezza“, ovvero Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009 n. 38, che prevede che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari.

Le Sezioni Unite reputano illegittima la disposizione nella parte in cui non fa salva anche l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Per gli Ermellini “analoghe considerazioni ben possono valere anche con riferimento alla forma aggravatrice del c.d. metodo mafioso”.

Qui il testo dell’ordinanza di rimessione delle Sezione Unite Penali

Redazione

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