Consenso… informato?

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Consenso informato. Locuzione che, ormai, è parte integrante di ogni individuo, chiunque sia e qualsiasi sia l’attività che svolge ogni giorno. E’nel quotidiano. Tuttavia, troppo spesso non le si dà il valore che merita in quanto indica uno dei diritti fondamentali tutelati dalla nostra carta costituzionale e dei trattati internazionali, europei che proteggono e preservano la persona umana. In particolare, il nostro ordinamento riconosce all’individuo la possibilità di scegliere se ed a chi fornire informazioni che la riguardano, con chi comunicare, chi può vedere un immagine che la ritrae ma soprattutto chi e come può maneggiare tutti questi dati. Una semplice firma può decidere l’esistenza di chi sottoscrive. In Italia esistono una legge, il D. Lgs. 196/03, ed un organo, il Garante per la privacy che hanno l’obbiettivo di garantire l’effettività di questo insieme di diritti.

Quanto alla norma, nulla da eccepire, è dettagliata e prevede sanzioni in caso di violazione degli obblighi. Tantomeno si può rivolgere critiche di serio tenore al Garante, che interviene puntualmente, o quasi, nei casi in cui ciò si renda necessario. Tuttavia, i fenomeni di elusione/violazione delle norme sopra citate sono aumentati, così come i casi di conflitto di interessi. Vale la pena citarne alcuni ed analizzarli sommariamente.

Con riguardo al mondo del lavoro, la Cassazione si è recentemente pronunciata sull’uso delle telecamere in azienda: da un lato l’esigenza di sicurezza, dall’altra il divieto di controllo nei confronti del lavoratore, come ben esprime l’art. 4 della L.300/1970. Un datore di lavoro che vuole tutelarsi contro furti e danni ai beni che fanno parte di un’impresa ed un individuo che ha diritto di prestare la propria opera in libertà, senza essere controllato dall’occhio indiscreto di una telecamera ed indirettamente dal proprio superiore. La sentenza 2261 datata 11 giugno 2012 si è pronunciata su una fattispecie analoga ed ha stabilito che possono essere installati apparecchi di videosorveglianza all’interno dell’azienda con il consenso espresso di tutti i lavoratori, anche se non vi è stato previo accordo sindacale, come prevederebbe la norma sopra citata. Anche il Ministero del lavoro è intervenuto in proposito con una nota del 16/4/2012, chiarendo che l’accordo con il sindacato non sarebbe necessario per l’utilizzo di telecamere laddove il datore di lavoro inoltri relativa richiesta unitamente a tutti i dati relativi all’impianto stesso. Rimane comunque il divieto di controlli sui lavoratori.

Che dire poi di tutti i dati che devono essere forniti al datore di lavoro al momento dell’assunzione? Dati personali, non sensibili nella maggior parte dei casi, ma pur sempre informazioni che rendono lecita un’ingerenza. Inevitabile in questo caso.

Altro ambito in cui diventa essenziale il consenso informato è internet. Fonte sostitutiva del cartaceo in tutto e per tutto (o quasi). Ad oggi sembrerebbe difficile svolgere talune attività senza questo strumento. Il punto è che i dati inseriti nel web, anche se poi cancellati, difficilmente spariscono definitivamente, rimane una sorta di impronta dell’interessato. La rete è diventata inevitabilmente una grossa tentazione anche per truffatori, un terreno fertile per commettere reati di vario genere fra cui il furto d’identità ed il phishing. In quest’ultimo caso, con una semplice e-mail il cui mittente sembra essere la banca di fiducia, richiede per motivi vari e fasulli, i dati relativi al conto corrente dell’utente, il quale, intimorito dal contenuto e dalla presunta identità di chi ha inviato il messaggio, inoltra tali informazioni, per poi constatare un’inaspettata diminuzione delle somme di denaro depositate ed in teoria custodite, questo nella migliore delle ipotesi. Tuttavia ritengo che ancora più grave, anche da un punto di vista psicologico, sia il primo dei due fenomeni sopra citati, il furto d’identità. Niente di più semplice, considerando tutti i dati che quotidianamente vengono forniti tramite i social network, un semplice indizio può aiutare criminali informatici ad “immedesimarsi” nella persona dell’ignaro utente che poi dovrà affrontare i danni compiuti dai rei informatici a suo nome. L’identità non è solo un cognome, ma un complesso di dati , esperienze, preferenze, percorsi che distinguono, per l’appunto, ogni essere umano da un altro. Fino a qualche tempo fa si diceva che era l’unica cosa di cui non si poteva essere privati…ed ora? Un perfetto estraneo potrebbe sottrarci la nostra identità.

La rete è tuttavia un sistema “regolato” ed ha dunque provveduto a rispondere a questi attacchi e tentavi criminosi con adeguati sistemi tecnici e di controllo di tutti i siti soprattutto con riguardo alla provenienza. Personalmente, tuttavia ritengo che chi delinque di solito possieda “creatività/ingegno” oltre ad una buona dose di “spirito di adattamento”.

Il moltiplicarsi dei “consensi informati”, delle autorizzazioni al trattamento dei dati di fatto annulla, a mio parere, lo stesso valore della norma, ridotta a mera formalità. Il risultato finale è comunque la diffusione capillare di informazioni che riguardano la persona.Certo ognuno ha il diritto di chiedere che quelle stesse informazioni vengano cancellate, ma spesso rimane una sorta d’impronta.

 

Miriam Cobellini

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