Riforma delle professioni: gli Ordini verso una nuova autonomia

Redazione 02/08/12
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Le intenzioni dell’ufficio legislativo del ministero della giustizia, secondo varie indiscrezioni, sono quelle di portare il dpr Severino (in attuazione dall’art. 3, comma 5 del decreto legge n° 138/2011) al primo Consiglio dei Ministri utile (previsto con ogni probabilità per domani), dunque la riforma delle professioni giunge al traguardo finale. Ad ogni modo, però, ci sono ancora dei ritocchi da fare,  soprattutto per quanto riguarda tematiche fondamentali come tirocinio, formazione, access0 e disciplinare anche sull’onda lunga dei suggerimenti del Consiglio di Stato e, non prima, di averlo testato al giudizio dello stesso ministro della giustizia Paola Severino.

L’ambito di applicazione della riforma è uno di quegli elementi principali su cui si intende intervenire per modificarlo; infatti secondo i giudici di palazzo Spada, è troppo ampio e contiene quel riferimento a registri ed elenchi che bisognerebbe cassare. L’ufficio legislativo pur concedendo che tale definizione viene dal decreto legislativo 206/07 che ha messo in pratica la direttiva 36/05 sulle qualifiche professionali, considera che il proponimento possa essere colto  senza inficiare la natura del provvedimento. Inoltre, uno dei tratti al centro di rilievi, non solo fatti dai giudici di palazzo Spada ma anche, se non soprattutto, dai medesimi ordini è quello del tirocinio: il dpr lo configura come obbligatorio nell’ambito dei 18 mesi per qualunque professione.

In tale direzione le volontà di modifica del ministero riprendono quelle del Cds, depennando l’estensione dell’obbligatorietà per tutti e permettendo agli ordinamenti delle singole professioni di decidere con ampia autonomia come gestire i tirocini in merito ad ogni attività. I 18 mesi, riguardo alla sua durata, si riferiscono alla durata massima che può avere. Altro tasto dolente è quello pertinente al disciplinare. I piani alti di via Arenula hanno risposto, in questo senso, alle critiche; hanno, infatti, affermato che, innanzitutto, il dpr non può assistere gli organi disciplinari aventi provenienza giurisidizionale ma solo su quelli di natura amministrativa, approvando , invece, il consiglio riguardante alla previsione di soggetti estranei negli organi disciplinari territoriali, con nomina dei rimanenti componenti da parte del Consiglio stesso.

C’è poi l’ambito formazione continua e pubblicità. Per la formazione la norma verrà ricompilata stabilendo, così come era presente nella legge originaria, che i percorsi di formazione continua siano erogati sulla base di regolamenti emessi dai consigli nazionali con il supporto del ministro vigilante (e non il contrario). In più va detto che gli intenti sono quelli di anticipare che i corsi possano essere presenziati anche da soggetti diversi dagli ordini e collegi ma da questi approvati e autorizzati previa, naturalmente, opinione del ministro vigilante.

Sul punto della pubblicità, invece, i giudici di palazzo Spada hanno proposto di usare il termine “pubblicità informativa“, propendendo per il richiamo ai testi normativi sulle pratiche commerciali scorrette per manifestare che la violazione comporta non solo illecito disciplinare ma anche violazione di queste norme. Ed è in questo modo che verrà modellato l’articolo.

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