Riforma Professioni, l’ok della Commissione Giustizia appeso a tirocini e formazione

Redazione 30/07/12
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Un ok con riserva, quello espresso dalla Commissione Giustizia del Senato sulla Riforma delle professioni. Alcuni i punti che, a parere del consesso, andrebbero ridefiniti per dare al progetto piena approvazione. La legge, molto attesa da tutte le categorie, dovrebbe aprire la nuova era degli studi professionali, proprio nel momento di maggior difficoltà dell’intero settore economico, con cali che, tra i diversi comparti, oscillano tra il 20 e il40%.

Un primo aspetto su cui cala la mano della Commissione giustizia è uno degli architravi delle professioni per come le abbiamo conosciute fino a oggi: gli esami di Stato. A questo proposito, l’organo riunito ha messo nero su bianco che non si tralasci, nel testo finale della riforma (art. 2), un richiamo all’articolo 33 della Costituzione, che stabilisce l’obbligatorietà dell’esame di Stato per l’esercizio di determinate professioni: un principio che la Commissione vorrebbe trovare espresso proprio a garanzia delle prerogative costituzionali di accesso e svolgimento delle professioni stesse.

Relativamente ai tirocini (art. 6), invece, si richiama l’intenzione di portare il periodo ponte tra università e ufficio a 18 mesi universali (sia per  le professioni che lo prevedevano più esteso, sia per quelle che non lo prevedevano affatto). Questo assunto, però, indica la Commissione, va specificato che non risparmierebbe alle università e ai consigli nazionali di firmare patti specifici per consentire un avvio anticipato del tirocinio. Non a caso viene richiesta l’introduzione della clausola di salvezza per svolgere sei mesi di tirocinio anche durante gli anni universitari. Inoltre, queste novità non vanno intese in discordanza di un futuro inserimento lavorativo in un settore pubblico. Anzi, scrive la Commissione “è opportuno prevedere la possibilità di svolgere il tirocinio anche in concomitanza con il mantenimento di un rapporto di impiego pubblico alle medesime condizioni previste per l’attività di lavoro privato subordinato”. 

La Commissione giustizia, poi, si sofferma sul capitolo dei corsi di formazione, per i quali suggerisce di specificare una facoltatività della frequenza e della loro gratuità, evidentemente allo scopo di evitare abusi o speculazioni da parte di più o meno qualificati enti formativi. Non fa eccezione, in quanto a imperfezioni, anche l’articolo 7, che si occupa dell’obbligo di formazione permanente. Su questo argomento, la Commissione richiede un’integrazione di merito: la possibilità, cioè, che l’attività di formazione la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento possa essere organizzata anche a cura degli ordini o collegi territoriali e dei sindacati di categoria delle professioni regolamentate. Una strada che potrà essere percorsa anche in via associata dagli enti che si faranno carico di erogare la prestazione.

Categorico, invece, il parere dell’organo di analisi preliminare il no (art. 8) a una specifica dell’incompatibilità dell’esercizio autonomo alla professione. Secondo i membri della Commissione, infatti, tale disciplina non rientra nel campo oggetto della riforma. Ciò che si paventerebbe, secondo la Commissione, sarebbe allora una materia viscida, pronta a farsi manipolare da eventuali interpretazioni incomplete dal punto di vista legislativo e procedurale. Un’eliminazione che potrebbe, dunque, sgombrare dal campo della riforma uno dei punti più discussi e controversi del testo in esame.

In ambito forense (art. 11), nella riforma viene specificata la facoltà di svolgere il tirocinio presso gli uffici legali di enti privati autorizzati dal ministro della Giustizia. Secondo la Commissione, ciò va consentito solo nel caso in cui gli enti di cui sopra siano provvisti di specifico ufficio legale in cui poter svolgere il periodo di formazione. Questo passaggio, però, rischia di essere decurtato se, come sembra, per gli avvocati e la riforma del professionismo forense verrà varata una legge ad hoc.  Riguardo, invece, ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, il tirocinio, suggerisce la Commissione, deve poter introdurre all’iscrizione nel registro dei Revisori legali, considerando, a questo proposito, un supplemento di tirocinio oltre i 18 mesi.

Passando ai notai, si mette in chiaro che l’assicurazione obbligatoria (art. 5 comma 1) dei professionisti debba essere stipulata dal Consiglio Nazionale su respiro collettivo. La novità più interessante, però, tratta dell’accesso alla professione e particolarmente nel punto in cui la Commissione chiede di andare oltre il tetto dei 3 concorsi per poter svolgere la professione, parallelamente a un maggiore filtro sulle domande di partecipazione per non rallentare troppo i lavori. Infine, viene concessa licenza agli organi legislativi di correggere la norma (art. 12, comma 2) che prevede l’assimilazione del diploma conseguito in Scuole di specializzazioni a un anno di pratica: la Commissione concede di scegliere tra una cancellazione della disciplina specifica o tra una riscrittura dove debba “prevedersi che lo stesso valore abbiano i corsi seguiti presso Scuole istituzionali di notariato o di livello universitario specifiche per l’accesso alla professione notarile. In ogni caso – conclude la Commissione giustizia – il diploma come sopra conseguito non dovrebbe essere computato per più di sei mesi di pratica.”

Leggi il parere della Commissione Giustizia del Senato sulla Riforma delle professioni

Leggi il testo del DpR 488 sulla Riforma delle Professioni

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