Turnover dei parcheggi condominiali: la Cassazione per le targhe alterne

Redazione 20/07/12
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Vietato occupare spazi dei propri dirimpettai e, in caso di insufficienza dei parcheggi, il modo migliore di risolvere la questione è fare un bel turnover tra condòmini.

Lo stabilisce la sentenza della Cassazione numero 12485 del 19 luglio scorso, volta a disciplinare una “corretta espressione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune“. Proprio come accade nei centri di traffico, dove l’aria è satura di polveri sottili e le auto sono state costrette ad alternarsi: oggi tocca alle pari, domani alle dispari. Non è escluso che ciò possa succedere, dunque, anche nei condomìni per una divisione equa dello spazio di posteggio.

A innescare il procedimento in aula era stato il ricorso di un inquilino romano, che aveva avversato la delibera condominiale secondo cui il garage comune dotato di 11 spazi fosse appannaggio di tutti i residenti, in totale 12. Ciclicamente, dunque, uno sfortunato era costretto ad avventurarsi per i dintorni di via Locatelli – dove è residente il cittadino che ha sollevato il caso – in cerca di un parcheggio libero. Forse, al condòmino che si è rivolto alla giustizia era andata male più di una volta: fatto sta che, da ora, non toccherà più soltanto a lui la faticosa ricerca di una piazzola.

Con i propri vicini, insomma, si potranno riservare le energie per i litigi da pianerottolo: quelli per il parcheggio paiono aver incontrato una regolamentazione precisa da parte della Cassazione. Nella motivazione estesa, la sentenza dispone che “la delibera assembleare che, in considerazione dell’insufficienza dei posti auto in rapporto al numero dei condomini, ha previsto l’uso turnario e stabilito l’impossibilità, per i singoli condomini, di occupare gli spazi ad essi non assegnati anche se i condomini aventi diritto non occupino in quel momento l’area parcheggio loro riservata, costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune da parte dell’assemblea“.

Qui il testo integrale della sentenza n. 12485/2012 della Cassazione

 

Francesco Maltoni

Redazione

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