L’Agenzia delle Entrate rivede il limite di uso del contante per gli stranieri

Redazione 04/07/12
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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera, con il protocollo n. 89780 del 2 luglio 2012, ha predisposto il nuovo modello per i commercianti al minuto (ed assimilati) e le agenzie di viaggio e turismo che consente loro, in deroga al regime previgente che stabiliva il tetto dei 1.000 euro nell’uso del contante per i pagamenti dei cittadini non italiani e non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo con residenza al di fuori del territorio italiano, di accettare fino a 15.000 euro in denaro contante per cessioni di beni o prestazioni di servizi.
Per fare ciò, è necessario che commercianti e titolari delle agenzie turistiche presentino all’Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica nella quale viene dichiarata l’adesione alla deroga, tramite apposito modello, che sostituisce quello approvato dall’Agenzia con provvedimento del 23 marzo 2012.

L’aggiornamento della modulistica in questione da parte dell’Agenzia rientra nel percorso di previsione di un regime agevolato per le operazioni legate al turismo, come tracciato fin dal Decreto “Semplificazioni Fiscali (d.l. n. 16/2012), poi convertito in legge n. 44/2012.
La nuova “Comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante” ha introdotto una sezione appositamente dedicata alle coordinate del conto bancario o postale (codice IBAN) dove si intende depositare il contante. Aggiunto anche l’impegno a dichiarare ogni operazione effettuata, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2-bis, introdotto al momento della conversione del decreto nella legge n. 44/2012. Tale segnalazione dovrà essere effettuata tramite modalità e scadenze che verranno precisate da successivo provvedimento.

Commercianti e proprietari di agenzie di viaggio che, volendo usufruire del nuovo regime agevolato che innalza a 15.000 euro la soglia massima di uso del contante, hanno inviato all’Agenzia delle Entrate il vecchio schema di comunicazione preventiva (quello del 23 marzo 2012, di cui sopra) devono ora, entro il 31 luglio 2012, ripresentare la comunicazione utilizzando il modello aggiornato, precisando gli estremi del conto corrente su cui intendono effettuare i versamenti. Il modello aggiornato dovrà essere utilizzato, successivamente, anche per comunicare eventuali variazioni delle coordinate del conto corrente.

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