Certificazione crediti delle imprese da parte dello Stato, il decreto del MEF

Redazione 26/06/12
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E’ stato pubblicato lo scorso 21 giugno 2012 sulla G.U. n. 143 il decreto 22 maggio 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze, sulle modalità con cui le imprese potranno ottenere la certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La certificazione in oggetto, riguardante somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, una volta conseguita, potrà essere utilizzata per compensare debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali, regionali o locali, ma anche per quelli nei confronti di INPS o INAIL; per ottenere un’anticipazione bancaria; per cedere il proprio credito. La certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti.

Regolato l’invio delle domande: i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell’ambito di applicazione del decreto, in attesa della predisposizione di una piattaforma elettronica, potranno presentare all’amministrazione o ente debitore l’istanza di certificazione del credito utilizzando il modello allegato al decreto.

L’amministrazione o ente debitore, nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, dovrà certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile, oppure ne rileva l’insussistenza o l’inesigibilità, anche parziale del credito. Il riscontro effettuato dalle amministrazioni statali è verificato per quelle centrali dal coesistente Ufficio centrale di bilancio, per quelle periferiche dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato. La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.

Per gli importi superiori a 10mila euro, è necessario però che l’amministrazione o ente debitore proceda, alla prescritta verifica, prima di rilasciare la certificazione.

La certificazione tiene altresì conto dei casi di accertata inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, e viene in tal caso resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.

Qualora ricorra il caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito potrà essere certificato, e pertanto ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell’ amministrazione debitrice.

Decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l’insussistenza o l’inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla competente Ragioneria Territoriale dello, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata all’amministrazione o ente debitore.

Qui il testo del decreto del MEF

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