Tar, necessario insegnante di sostegno anche se l’handicap non è grave

Redazione 22/06/12
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Il Tar Lazio, con la sentenza 5551 del 16 giugno scorso, ha accolto il ricorso di due genitori che chiedevano l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico di una scuola elementare con il quale aveva assegnato al loro figlio, affetto da handicap non grave, solo 5 ore di sostegno.

I ricorrenti osservavano che tale provvedimento risultava contrastante con la Costituzione e con i diritti riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E., della Carta Sociale Europea e della Convenzione O.N.U del 2007.

Affermano, inoltre, che “con la legge n. 104/1992 è stato riconosciuto il diritto soggettivo del disabile all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università e che la violazione di un diritto incomprimibile costituisce una reale e concreta situazione di rischio, danno e di illegittimità delle richiamate norme”.

Per la patologia da cui era affetto il bambino, tale limitata erogazione di ore di sostegno era gravemente lesiva e inadeguata a fronte delle 40 ore settimanali da lui frequentate.

La stessa Corte Costituzionale “ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che fissavano rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti, alunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi”.

Per il Tribunale “ancorché il figliolo dei ricorrenti non rientri nella situazione di handicap qualificato come grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104 del 1992 quanto piuttosto in quella di cui all’art. 3, comma 1 della medesima legge, tuttavia la eliminazione dal mondo giuridico dei due commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. Fin. n. 244 del 2007 impone all’amministrazione di valutare in relazione alla situazione di gravità dell’handicap da cui sia affetto il fanciullo la possibilità di completare il suo percorso formativo con il sostegno di un insegnante ad hoc, nella considerazione che egli è iscritto alla seconda elementare e quindi si trova all’inizio del percorso di apprendimento scolastico”.

Il Tar tenendo in considerazione l’irrisorietà delle ore di sostegno garantite al bambino, anche in proporzione alle ore settimanali di lezione a cui assiste, dispone che l’amministrazione può valutare caso per caso la possibilità per l’alunno di completare l’iter formativo con il supporto di un insegnante di sostegno ad hoc, per un numero di ore superiore a quelle originariamente previste dal provvedimento del dirigente scolastico.

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