Processi penali, più trasparenza e cooperazione tra Stati dell’UE

Redazione 12/06/12
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Con la Direttiva 2012/13/Ue 22 maggio, l’Ue predispone delle regole minime di tutela della garanzie procedurali in ambito europeo, nell’intento di assicurare una maggiore ed effettiva cooperazione tra gli Stati membri, aumentando la fiducia reciproca necessaria per il riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Nel documento si legge, infatti: “Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo nell’adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, bensì anche nella corretta applicazione di tali normative“.

L’atto dovrà essere recepito entro il 2 giugno 2014 e si applicherà in tutti gli Stati a prescindere dallo status giuridico e dalla cittadinanza di indagati e imputati.

Tuttavia, se uno Stato membro prevede che le sanzioni siano applicate da un’autorità diversa da un tribunale, l’autorità competente potrà essere esclusa dall’applicazione della direttiva.

La direttiva stabilisce, in particolare, alcune regole minime di comunicazione dei diritti, garantendo, con apposita clausula di non regressione, che le disposizioni in essa contenute non possano limitare o altresì derogare ai diritti alle garanzie procedurali previste dalla Carta di Nizza, dalla Cedu, da altri atti internazionali, ovvero ancora, dal diritto interno – laddove quest’ultimo offra garanzie più ampie – nel rispetto dei principi di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

Riguardo alle modalità di comunicazione dei diritti essa può avvenire o mediante comunicazione orale o tramite informazione scritta.

In proposito, l’articolo 3 della direttiva prevede quanto segue: “Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti: a) il diritto a un avvocato; b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio; c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6; d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione; e) il diritto al silenzio“.

Con riferimento all’obbligo di informazione scritta, l’articolo 4 stabilisce che ogni persona indagata o imputata in uno Stato membro debba ricevere “una comunicazione dei diritti” che contenga informazioni utili a predisporre la difesa. In particolare, la comunicazione “contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria“. E’ indispensabile, inoltre, segnalare il diritto di accesso agli atti di indagine, la possibilità di informare le autorità consolari o un’altra persona, il diritto di accesso all’autorità medica di urgenza, il numero massimo di ore o giorni “in cui l’indagato o l’imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria“.

Le comunicazione peraltro, devono essere effettuate con un linguaggio semplice, utilizzando una lingua comprensibile all’interessato.

Infine, la direttiva fornisce alle autorità nazionali che dovranno predisporre la “comunicazione dei diritti a livello nazionale“, un primo modello in cui sono indicate le informazioni utili per indagati ed imputati ed un secondo allegato sulle comunicazioni da dare ai soggetti sottoposti ad un mandato di arresto europeo. L’atto lascia comunque, liberi gli Stati membri di “modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere ulteriori informazioni utili“.

Qui il testo integrale della Direttiva 2012/13/Ue

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