Dimensionamento scolastico: la Consulta dà ragione alle Regioni

Scarica PDF Stampa
La Corte Costituzionale, con la sentenza 147 del 4 giugno 2012, riconosce la fondatezza del ricorso presentato da sette Regioni, e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, del d.l. 98/2011, poi convertito nella legge 111/2011, in tema di dimensionamento scolastico.

La norma censurata così disponeva:

4. Per garantire un processo di continuita’ didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche.

La sentenza 147, che dichiara l’illegittimità della riportata disposizione, è importantissima, poiché non solo stigmatizza l’invasione di campo della legislazione statale contro quella regionale (e la forzatura delle competenze ancora confusamente assegnate agli enti territoriali dalle riforme federaliste degli ultimi anni), ma pone nel nulla tutti i piani di dimensionamento della rete scolastica via via approvati all’inizio dell’anno.

Piani deliberati dalle Regioni tra aspre polemiche di istituzioni scolastiche, famiglie e sindacati, che in molti casi avevano dato luogo a ricorsi depositati presso i TAR regionali.

Piani approvati in attuazione di una misura finalizzata a “garantire la continuità didattica”, ma anche, come specificato da una prima circolare applicativa del MIUR del 2011, n. 8220, rispondente “a finalità di contenimento della spesa e al raggiungimento dell’obiettivo della stabilizzazione della finanza pubblica”.

La disposizione censurata era intervenuta sparigliando le carte nella complessa ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, così come disegnata dall’art. 117 della Costituzione, che lascia alla legislazione esclusiva dello Stato le “norme generali sull’istruzione”, demandando alla potestà legislativa concorrente delle Regioni la più ampia materia dell’istruzione.

Potestà legislativa concorrente che si esplica nell’ambito di una normazione di principio dello Stato, tramite poteri legislativi autonomi ma circoscritti, che possono spaziare dalla disciplina organica alla normativa di dettaglio.

Nel caso del dimensionamento già una sentenza della Consulta, la n. 200 del 2009, aveva riscostruito il variegato e stratificato quadro normativo in materia. La Corte, nel ricordare che le “norme generali sull’istruzione” attengono alla competenza legislativa esclusiva statale, richiamava la precedente pronuncia del 2004, n. 13, rammentando che “nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche… il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. E’ infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall’art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998”.

La sentenza richiamava anche altre norme intervenute nel tempo, come il DPR 233/1998 o la legge 189/2008 (di conversione del DL 154/2008) che ribadiscono la competenza delle Regioni, e degli enti locali, in ordine al dimensionamento scolastico.

Ebbene, anche sulla base di quanto chiarito in tempi recenti dalla Suprema Corte, sette Regioni italiane hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale sulle nuove norme in tema di dimensionamento scolastico.

E la Corte ha riconosciuto, con la recente sentenza 147, la competenza delle Regioni, ricordando le proprie precedenti pronunce a proposito del dimensionamento e negando che le disposizioni censurate possano rappresentare norme generali dell’istruzione (di competenza statale nell’ambito della legislazione esclusiva) ma anche escludendo che le stesse possano ricomprendersi nei “principi fondamentali”, riservati allo Stato nell’ambito della legislazione concorrente.

Le norme censurate, secondo la Corte, esplicano un “intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale”.

Cosa accadrà ora, che destino avranno tutti i piani regionali di dimensionamento approvati tra le polemiche, i ricorsi presentati dalle famiglie, le misure organizzative approntate in fretta e furia dalle segreterie degli istituti scolastici, è affare gravoso che prima di tutto gli operatori del settore dovranno affrontare.

Nella speranza che la vexata quaestio delle competenze disegnate dalla mai esaurita riforma federalista trovino conforto in una legislazione chiara e definitiva.

 

Francesca Ciangola

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento