No al risarcimento per stress da e-mail

Redazione 07/06/12
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Non ogni affermazione che colpisce l’amor proprio del lavoratore configura un illecito penalmente sanzionabile e civilmente risarcibile.

E’ quanto affermato dalla seconda sezione civile del tribunale di Catanzaro con la sentenza numero 1734 del 21 maggio scorso.

Nel caso di specie, una dipendente pubblica si rivolge direttamente all’avvocato per far cessare l’invio da parte del capo di messaggi di posta elettronica, a suo dire molesti.

Si tratta di e-mail, a dire dei giudici, che nonostante siano cariche di pesanti accuse non sono affatto diffamatorie né tanto meno da considerarsi moleste. I messaggi di posta elettronica censurano soltanto il comportamento poco collaborativo della lavoratrice.

La sua condotta, infatti, ha fatto sì che si instaurasse un clima poco sereno all’interno dell’ambiente lavorativo, comportando tra l’altro come conseguenza il suo demansionamento, dal momento che da dirigente si è ritrovata da un giorno all’altro ad essere collocata nella carriera impiegatizia.

I giudici, riconoscono al datore di lavoro la facoltà di censurare le modalità di adempimento della prestazione da parte del dipendente, anche se subire critiche sul lavoro è spiacevole e può, di certo, tale condotta intaccare la sensibilità di chi è richiamato.

Nel caso di specie, le critiche non superano i limiti della continenza: le mail sono indirizzate a colpire la dipendente sul piano lavorativo senza assolutamente intaccare le sue qualità morali.

Non ogni affermazione che colpisce l’amor proprio del lavoratore configura un illecito penalmente sanzionabile e civilmente risarcibile!

Sulla base di questa motivazione, il tribunale di Catanzaro respinge la richiesta di risarcimento avanzata dalla lavoratrice e la condanna, altresì al pagamento delle spese processuali.

Redazione

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