Dire no all’alcoltest? Adesso si può!

Redazione 07/06/12
Scarica PDF Stampa
Il conducente di un’autovettura, fermato dai Carabinieri sforniti di apposito etilometro per l’alcoltest, all’invito della pattuglia di seguirlo presso il distaccamento del comando di Polizia Stradale, per effettuare l’accertamento, rifiuta di spostarsi.

Come è noto, la guida in stato di ebbrezza costituisce reato ed è sanzionata dall’articolo 186 del Codice della strada. La novità che emerge dalla sentenza n. 21192/2012 , della Cassazione, quarta sezione penale, sta nella decisione dei giudici di escludere, in mancanza di incidente stradale, la contravvenzione prevista dal settimo comma dell’articolo 186 (che richiama i commi tre, quattro e cinque), per l’ipotesi di rifiuto a sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione.

Gli ermellini della Suprema Corte, confermando la decisione dei giudici del merito, chiariscono che l’accertamento da effettuare nel caso di specie non è riconducibile né al terzo comma dell’articolo 186, in quanto i Carabinieri non disponevano dell’etilometro richiesto, né può riferirsi al caso previsto dal quinto comma, non essendosi verificato l’ incidente stradale – condizione di applicabilità della norma – ed va esclusa, altresì, la fattispecie di cui al quarto comma, che consente di accompagnare la persona da sottoporre ad esame “presso il più vicino ufficio o comando”, mentre nel caso in oggetto il corpo di polizia indicato, si trovava a parecchia distanza dal luogo dei fatti.

Nella sentenza si legge, specificamente, che “trattandosi di materia penale, perché possa dirsi integrata la contravvenzione contestata, è necessario che il conducente rifiuti l’accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica” e piuttosto, “il rifiuto all’adempimento di un obbligo non dettato dall’invocato combinato disposto dei commi settimo e terzo dell’articolo 186, non integra la contravvenzione prevista da dette disposizioni“.

Visto, dunque, che i Carabinieri, privi di etilometro, hanno invitato il conducente a seguirli presso un distaccamento della Polizia Stradale affatto “vicino” al luogo in cui questo era stato fermato, i giudici ritengono sia stata illegittimamente compressa la libertà individuale al di fuori della previsione normativa.

Pertanto, il fatto non sussiste e il ricorso va rigettato.

Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione n. 21192 del 31 maggio 2012

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento