Cassazione, valido il testamento contenente solo una clausola di diseredazione

Redazione 31/05/12
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La Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 8352 del 25 maggio scorso, si è pronunciata in merito alla validità del testamento olografo che contenga solamente la clausola di diseredazione.

Con questa pronuncia la Suprema Corte ha operato un’inversione di tendenza rispetto alla precedente giurisprudenza in materia, che invece “ammetteva la clausola di diseredazione solo se fondata sull’equivalenza tra l’esclusione e l’istituzione implicita di altri successibili non diseredati”.

Per i giudici di legittimità, adesso, “se si riconosce che il testatore possa disporre di tutti i suoi beni escludendo in tutto o in parte i successori legittimi, non si vede per quale ragione non possa, con un’espressa e apposita dichiarazione, limitarsi ad escludere un successibile ex lege mediante una disposizione negativa dei propri beni.”  Il “disporre” di cui all’art.587, primo comma, cod. civ., include non solo una volontà attributiva e istitutiva, ma anche una volontà ablativa e più esattamente, destitutiva.

“Escludere equivale non all’assenza di un’idonea manifestazione di volontà, ma una specifica manifestazione di volontà, nella quale, rispetto ad una dichiarazione di volere (positiva), muta il contenuto della dichiarazione stessa, che è negativa”.

La suddetta clausola, conclude il collegio, integra un atto dispositivo del testatore “costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento”.

In conclusione, ciò che conta non è quello che il de cuis voglia disporre, quanto più che altro che sia possibile ricavare, sia in modo diretto ed esplicito, sia in modo indiretto ed implicito, la sua inequivocabile volontà.

Qui il testo integrale della sentenza nr. 8352 del 25 maggio scorso

 

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