Riconosciuto danno non patrimoniale da vacanza rovinata

Redazione 14/05/12
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Il Codice del Consumo prevede espressamente il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del “pacchetto turistico”.

La legislazione di settore ha reso inoltre rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo.

E’ previsto infatti in capo al consumatore il diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.

La Suprema Corte, nella sentenza n.7256 dello scorso 11 maggio, ha ribadito nuovamente questo principio ineludibile, per cui quando qualche cosa va storto nel pacchetto tutto compreso, il danno da vacanza rovinata sarà sempre risarcibile ex art.2059 c.c.

Si tratta, infatti, di una lesione di una prerogativa della persona umana che trova tutela nel diritto all’integrità psicofisica sancita nell’art.32 della Costituzione e nei principi comunitari.

Assodato che gli stati d’animo dei turisti non possono formare oggetto di prova diretta, ma sono tuttavia desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica”, basterà semplicemente provare l’inadempimento del tour operator per far scattare il danno non patrimoniale.

Presupposto per la liquidazione del danno è il superamento della soglia minima di lesione che può addirittura, in certi casi (come quello in questione), considerarsi implicito se la vacanza rovinata è il viaggio di nozze, evento “irripetibile” e memorabile nella vita degli sposini.

La Suprema Corte sulla base di queste motivazioni ha, pertanto, disposto il risarcimento danni ad una coppia di sposini che aveva prenotato una luna di miele meravigliosa…. per essersi ritrovata, poi, dinanzi ad una immensa (ma adesso risarcibile) fregatura!!!

Qui il testo integrale della sentenza n. 7256/2012 della Cassazione

 

Redazione

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