Concorso esterno in associazione mafiosa, solo se c’è consapevolezza

Redazione 24/04/12
Scarica PDF Stampa
Il concorso esterno in associazione mafiosa si configura solo nel caso in cui il politico e chi per lui abbia avuto la consapevolezza del vantaggio prodotto in favore dell’organizzazione criminale. 

E’ questa una delle principali motivazioni con cui la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15727 del 24 aprile 2012, ha annullato con rinvio la sentenza d’appello di condanna a sette anni di reclusione per il senatore Marcello Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il processo d’appello adesso dovrà essere rifatto a Palermo, ma davanti ad altri giudici. La prescrizione del reato, in ogni caso, non scatterà prima del 30 giugno 2014, dunque è presumibile che il processo possa arrivare a conclusione.

Dalle lunghissime motivazioni (147 pagine) emerge inoltre che il senatore Dell’Utri è stato il “mediatore” dell’accordo protettivo per il quale Berlusconi pagò alla mafia “cospicue somme” per la sua sicurezza e quella dei suoi familiari. Ad avviso della quinta sezione penale, in maniera “corretta” sono state valutate, dai giudici della Corte d’Appello di Palermo, le “convergenti dichiarazioni” di più collaboratori sul tema “dell’assunzione, per il tramite di Dell’Utri, di Mangano ad Arcore, come la risultante di convergenti interessi di Berlusconi e di Cosa Nostra”. Provata anche la “non gratuità dell’accordo protettivo, in cambio del quale sono state versate cospicue somme da parte di Berlusconi in favore della mafia”.

Sulla controversa interpretazione giurisprudenziale del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, la Cassazione ricorda che «ai fini della configurabilità del concorso esterno, occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione, agendo il soggetto, nella consapevolezza di recare un contributo alla sua realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio».

In altri termini, aggiunge ancora la Cassazione, va dimostrato il «il doppio coefficiente psicologico», ossia quello che deve investire ai fini del reato, «il comportamento dell’agente e la natura di esso come contributo causale al rafforzamento dell’associazione».

Qui i link per la sentenza n. 15727 del 24 aprile 2012 della Cassazione

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento