Cassazione, è reato di sostituzione di persona aprire caselle email a nome di altri

Redazione 04/04/12
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Commette il reato di sostituzione di persona chi apre e registra un account di posta elettronica a nome di un’altra persona, ignara e realmente esistente, per poter partecipare alle aste online e far ricadere così sull’inconsapevole intestatario le conseguenze dell’inadempimento nelle obbligazioni di pagamento relative all’acquisto dei beni comprati in rete.

Lo precisa la terza sezione penale della Cassazione, con sentenza 12479/2012, pubblicata il 3 aprile.

Un giochetto semplice ma, almeno questa volta, piuttosto caro per il furbetto della rete, condannato a una pena pecuniaria di 1.140 euro.

Il “nickname”, ovvero lo pseudonimo, non è sufficiente infatti a eludere la responsabilità penale: se è vero che per partecipare alle aste on-line in rete è legittimo oltre che consuetudine avvalersi di uno pseudonimo, è altrettanto vero però che è obbligatoria la registrazione delle vere generalità di chi prende parte all’asta, affinché si possano avere transazioni sicure, corrette e trasparenti. “La partecipazione ad aste online con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on line da parte di tutti i soggetto con i quali vengono concluse le compravendite”, precisa la Suprema Corte.

Nel caso di specie, il furbetto, un quarantenne romano, si era addirittura spacciato per una donna, probabilmente anche di sua conoscenza, la quale all’improvviso si era ritrovata assediata dai creditori e sommersa da lettere di messa in mora e di intimazione di pagamenti a causa degli acquisti effettuati dal reo e mai pagati.

Il ricorrente si era difeso affermando di avere utilizzato i dati anagrafici della vittima solo per iscriversi al sito di aste on-line, partecipando poi alle stesse con un nome di fantasia.

La Cassazione è chiara dunque nell’affermare che il reato di sostituzione di persona risulta integrato dalla condotta dell’agente, che si attribuisce false generalità per conseguirne un vantaggio e peraltro procurando un danno alla persona offesa.  “Rientra nel reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che crei e utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese”, sancisce dunque la Suprema Corte.

Qui il testo integrale della sentenza n. 12479/2012 della Corte di Cassazione

 

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