La Cassazione apre al danno all’immagine e al prestigio dei Comuni

Redazione 30/03/12
Scarica PDF Stampa
Il Comune ha diritto  al risarcimento del danno per “credibilità politica”, a causa dell’inadempimento del fornitore: la risoluzione del contratto impone di ristorare la lesione all’immagine dell’amministrazione presso i cittadini-elettori.

Lo afferma la sentenza 4542/2012, pubblicata il 22 marzo dalla terza sezione civile della Cassazione.

Di conseguenza, l’impresa rivelatasi negligente dopo la stipulazione del contratto, nell’esecuzione della prestazione pattuita, non solo subisce la risoluzione del contratto per inadempimento, ma deve pagare anche i danni patrimoniali e, tra questi,  il pregiudizio arrecato all’immagine dell’amministrazione locale, che viene lesa nella sua credibilità politica presso i cittadini.

La Suprema Corte conferma così la condanna a carico di un’azienda, rea di aver noleggiato al Comune una tensostruttura per degli spettacoli, rivelatasi in seguito fatiscente, e facendo rimediare all’amministrazione comunale una figura tutt’altro che pregevole.

La ditta dovrà pagare 100 mila euro di danni all’Ente locale per aver compromesso lo svolgimento delle manifestazioni, ledendo peraltro l’immagine del committente che, al contrario, oltre a voler rendere un servigio alla collettività, sperava di trarne un beneficio in termini di consenso popolare.

Appare dunque evidente, per la Suprema Corte, che l’esito disastroso delle manifestazioni previste, e pubblicizzate, abbiano arrecato un calo di popolarità e un danno non patrimoniale immediatamente risarcibile.

Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte – si legge nella sentenza – poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o del’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e tra tali diritti rientra l’immagine della persona giuridica o dell’ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito – come danno c.d. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca (Cassazione n.12929/2007)”.

Pertanto, i giudici di legittimità spiegano che anche le persone giuridiche, e dunque gli Enti territoriali esponenziali, come per esempio i Comuni, possono essere lesi in quei diritti immateriali della personalità, che sono compatibili con “l’assenza di fisicità”.  Non conta, peraltro, se la lesione scaturisca da una responsabilità contrattuale o aquiliana

Non è un caso se la nostra Costituzione, infatti, tutela i diritti all’immagine, alla reputazione, all’identità storica, culturale, e politica. Il danno alla credibilità politica, quindi, risulta liquidabile come conseguenza della diminuzione della considerazione del Comune da due punti di vista: sotto il profilo dell’incidenza negativa che la diminuzione comporta nell’agire del Sindaco e della Giunta e anche rispetto al calo di popolarità presso i cittadini o presso settori o categorie di essi con le quali l’Ente interagisce.

Inoltre, con riferimento all’inadempimento contrattuale specifico contestato dal Comune alla ditta appaltatrice di tensostruttura per ospitale spettacoli – la Cassazione ha rilevato che “deve ormai considerarsi jus receptum il fatto che un danno non patrimoniale possa configurarsi anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale ed è inoltre condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il danno all’immagine o al prestigio del Comune e della sua amministrazione, quale danno non patrimoniale conseguente ad inadempimento contrattuale, è suscettibile di essere risarcito sulla base del’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 Codice Civile che ne ammette l’applicabilità a tutti i danni non patrimoniali a prescindere dalla circostanza che la lesione consegua ad un titolo di responsabilità aquiliana o contrattuale“.

Qui il testo integrale della sentenza della terza sez. civile della Cassazione, n. 4542 del 22 marzo 2012

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento