Cassazione, è diffamazione dare dell’evasore a qualcuno

Redazione 30/03/12
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Si incorre nel reato di diffamazione se si dà dell’evasore a qualcuno. Anche se quel “qualcuno” ha dichiarato in precedenza di aver frodato il fisco.

Lo afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5063/12 depositata il 29 marzo.

La pronuncia trae origine dalla vicenda che ha coinvolto il noto attore nonché politico Luca Barbareschi e l’avvocato ed ex Ministro della Difesa Cesare Privati. Il primo, durante una trasmissione televisiva, aveva accusato Previti di prendere in giro l’Italia dichiarando testualmente “…è un paese dove un ex ministro dichiara di aver frodato 100 miliardi al fisco e non succede niente“.

Previti adiva così il Tribunale di Roma, chiedendo il risarcimento del danno in suo favore, ma il Tribunale rigettava la domanda.

La Corte d’appello, invece, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la richiesta e condannava Barbareschi al pagamento dei danni, liquidati in 10.000 euro, affermando che “il fatto notorio posto a fondamento della decisione del Tribunale non poteva surrogare il deserto probatorio, in grado tale da escludere qualsiasi esimente per il convenuto. Le frasi utilizzate sono obiettivamente lesive della reputazione del Previti perché gratuite“.

Barbareschi ricorreva così in Cassazione affermando di non avere alcuna colpa e di non aver detto nulla di particolarmente offensivo o “di nuovo“, dal momento che si trattava di fatto notorio posto che lo stesso Previti “aveva affermato pubblicamente nel corso dei processi a suo carico di aver evaso le imposte sui compensi professionali“.

La Suprema Corte è tuttavia di diverso avviso e, rigettando il ricorso, fa il punto su cosa debba intendersi per fatto notorio. Per i giudici di legittimità, infatti, la “notorietà” del fatto va intesa in senso rigoroso, ovvero come un concetto acquisito per vero dall’intera collettività con un grado di certezza tale da non poter essere contestato.

Questa Corte ha già affermata (tra le altre, Cass. n. 23978/2007) che il ricorso al fatto notorio deroga al principio dispositivo (ed al relativo onere probatorio) sempre che la “notorietà” sia intesa in senso fortemente rigoroso e del tutto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grade di certezza de apparire indubitabile e incontestabile”, si legge nella sentenza.

Nella vicenda in esame, – continuano i giudici di legittimità – fermo restando che l’accertamento sul punto spetta al giudice di merito, configurando una quaestio facti non ulteriormente censurabile nella presente sede di legittimità, è evidente (per quanto emerge dalla motivazione) che la Corte di merito non ha ritenuto validamente sussistente il fatto notorio e la connessa “esimente” dal punto di vista probatorio a favore del Barbareschi”.

Qui il testo integrale della sentenza n. 5063 del 29 marzo 2012

 

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