Detenuti a rischio suicidio? Cassazione: restino in carcere

Redazione 22/03/12
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La depressione di un detenuto non puo’ essere di per se’ considerata una condizione di salute “particolarmente grave” da impedire che possa essere curata in carcere.

Pertanto non possono essere concessi gli arresti domiciliari a favore di quei detenuti che lamentano malattie psicologiche per le quali puo’ essere ipotizzato anche ”il rischio suicidario”, poiché anche negli istituti di reclusione possono essere praticate cure per le sindromi depressive.

Lo ha stabilito la Cassazione accogliendo il ricorso del pm di Palermo contro la misura degli arresti domiciliari accordata dal Tribunale del Riesame di Palermo ad un indagato per associazione mafiosa. Il Riesame, il 7 novembre scorso, aveva accordato i domiciliari all’indagato sulla base di una forte depressione del detenuto che aveva fatto ipotizzare anche il rischio suicidio.

Contro la misura dei domiliciari si e’ opposto in Cassazione il pm di Palermo facendo notare che la sindrome del detenuto poteva essere curata anche in carcere. La seconda sezione penale (sentenza 10963) ha accolto il ricorso del pm e disponendo un nuovo esame davanti al Tribunale di Palermo ha evidenziato che “le condizioni di salute particolarmente gravi che, di norma precludono la custodia in carcere, non devono identificarsi con quelle patologie che ancorche’ marcate, sono, per cosi’ dire, connaturali alla privazione della liberta’ personale, quali la sindrome ansioso depressiva, bensi’ con quelle patologie che, a prescindere dalla posizione del paziente, assumono una propria autonomia e sono connotate oltre che dalla gravita’ dalla insuscettibilita’ di essere risolte o curate in costanza di detenzione, per non essere praticabili in normali interventi terapeutici in ambiente carcerario, intendendosi per tale anche quello costituito dai centri clinici dell’amministrazione penitenziaria“.

La Suprema Corte ha così ordinato al Tribunale di Palermo di verificare se nel carcere di Torino, dove e’ recluso il detenuto in questione, sia possibile fornirgli il ”supporto specialistico” di tipo psichiatrico o psicologico di cui necessita.

Redazione

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