Cancella i file dal pc aziendale, condannato per danneggiamento

Redazione 06/03/12
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Risponde di reato di danneggiamento, con conseguente risarcimento del danno, il dipendente che cancella o compromette l’uso di file dal pc dell’azienda. Non fa venire meno inoltre la configurazione del reato il successivo recupero dei file ad opera di un intervento a pagamento.

Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 8555 del 5 marzo 2012.

La sentenza trae origine dal caso di un impiegato che, sul punto da dare le dimissioni dall’azienda, aveva volutamente cancellato gran parte dei file contenuti in un pc aziendale e sottratto le copie dei cd rom contenenti i back-up successivi. In seguito all’episodio, il dipendente era stato denunciato dal datore di lavoro per danneggiamento e furto; quest’ultimo si era anche costituito parte civile per ottenere il risarcimento dei danni.

Sia il Tribunale di Catania si la Corte d’Appello etnea avevano condannato l’impiegato.

Tuttavia la difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la tesi che il fatto non costituisse reato poiché un tecnico specializzato, intervenuto in seguito “all’incidente”, era riuscito a ripristinare parte del contenuto dell’hard disk del pc aziendale.

Ma la Suprema Corte si è dimostrata di tutt’altro avviso, e, respingendo i motivi del ricorso, ha reso definitiva la condanna, allargando il perimetro di applicazione del reato previsto dall’articolo 635-bis, introdotto dalla legge 547 del 1993 in sede di ratifica della Convenzione europea sulla criminalità informatica.

Questo il passaggio chiave della sentenza: «Ebbene, nel gergo informatico l’operazione della cancellazione consiste nella rimozione da un certo ambiente di determinati dati, in via provvisoria attraverso il loro spostamento nell’apposito cestino o in via “definitiva” mediante il successivo svuotamento dello stesso. L’uso dell’inciso contenuto nella norma sul danneggiamento per evidenziare il termine “definitiva” è dovuto al fatto che neppure tale operazione può definirsi davvero tale, in quanto anche dopo lo svuotamento del cestino i files cancellati possono essere recuperati, ma solo attraverso una complessa procedura tecnica che richiede l’uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze nel campo dell’informatica».

Inoltre, nel caso di specie, i file erano sì stati ripescati, ma tuttavia non ne era stata possibile l’apertura, in quanto danneggiati a causa della sovrascrittura. Dunque, aggiunge la Cassazione, «sembra corretto ritenere conforme allo spirito della disposizione normativa che anche la cancellazione, che non escluda la possibilità di recupero se non con l’uso — anche dispendioso — di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa».

Qui il testo integrale della sentenza n. 8555/2012 della Corte di Cassazione

Redazione

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