Rimborso spese gonfiato, è truffa!

Redazione 05/03/12
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Commette il reato di truffa il politico che trucca le fatture dell’hotel per nascondere le cene e i trattamenti di fitness, durante le trasferte per ragioni d’ufficio.

Lo ha sancito la sentenza n. 8094/2012  della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, pubblicata il 2 marzo scorso.

E’ stata così confermata la condanna a carico del Presidente del Consiglio comunale di Lecce. Quest’ultimo nel 2004 si recava in trasferta a Milano per partecipare in rappresentanza dell’ente alla Borsa Internazionale del Turismo, e, avendo nelle tasche la carta di credito del Comune di Lecce, non esitava a farsi addebitare pranzi e massaggi presso il beauty center di un rinomato albergo della capitale della moda.

L’amministratore locale ha tuttavia cercato di difendersi invocando a sua discolpa la disciplina dettata dall’articolo 84 del decreto legislativo 267/00, secondo cui, a parere della difesa, consentirebbe in astratto il rimborso di ogni spesa comunque sostenuta nella trasferta imposta dal dovere d’ufficio.

Ma non solo. Il politico disonesto, una volta rientrato dalla tanto allegra quanto dispendiosa trasferta, non esitava a ricorrere ad artifizi e raggiri per cercare di giustificare gli ammanchi di denaro, imputandoli a “spese aggiuntive impreviste ed imprevedibili”.

L’amministratore veniva pertanto condannato sia in primo che in secondo grado per truffa e minaccia, con l’aggravante di aver abusato dei propri poteri e del ruolo rivestito, con tanto di interdizione per un anno dai pubblici uffici e reclusione di sette mesi (con sospensione condizionale della pena).

Anche la Suprema Corte è chiara: “il diritto alla rifusione si configura soltanto per le spese che hanno attinenza con le finalità dell’ente, mentre nella specie il costo a carico della collettività è per esigenze del politico che hanno natura del tutto personale, anzi voluttaria: pedicure, manicure, massaggi, costumi da bagno e pranzo offerto a ospiti  per fini non istituzionali”. Ineccepibile dunque, per la Cassazione, la motivazione della sentenza di merito che rileva gli estremi del raggiro nel tentativo di creare un diversivo sulla vera natura dei servizi acquistati.

Il diritto al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione del proprio ufficio non può essere interpretato “nel senso che consentirebbe sul piano astratto il rimborso di qualsivoglia spesa”. “Appare evidente – si legge nella sentenza – che sono erogabili o rimborsabili da parte dell’ente le sole spese che abbiano comunque un nesso con le finalità dell’Ente e con gli scopi dello stesso e della missione demandata al funzionario in trasferta”.

Qui il testo integrale della sentenza n. 8094/2012

Redazione

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