Tu chiamale se vuoi… elusioni!

Redazione 01/03/12
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La Suprema Corte di Cassazione finalmente ha deciso: l’elusione fiscale è reato, per cui gli imprenditori “furbetti” non potranno più trasferire società e capitali nei paradisi fiscali per pagare meno tasse in Italia.

Con la sentenza n. 7739 della terza sezione penale depositata il 28 febbraio scorso la Cassazione ha infatti annullato il non luogo a procedere deciso dal Gup di Milano nell’aprile 2011 nei confronti dei celebri stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana (e altri imputati), affermando così che le operazioni societarie “strategiche” che comportino trasferimenti in paradisi fiscali “si concretizzano nell’infedeltà dichiarativa” e pertanto “il comportamento elusivo non può essere considerato tout-court penalmente irrilevante“, anche quando manca, come nel nostro ordinamento, una espressa previsione penale che sanziona l’abuso del diritto.

Gli orientamenti giurisprudenziali sulla rilevanza penale delle condotte elusive fino ad oggi sono stati in effetti discordanti. Gli Ermellini tuttavia hanno concordato per la linea dura: nel ragionamento della Corte si precisa come i reati ipotizzabili nel caso di condotte elusive sono soprattutto quelli di omessa dichiarazione e di dichiarazione infedele. Tali reati, che dovrebbe essere comunque esclusi dalla possibilità per il contribuente di presentare un interpello preventivo all’amministrazione finanziaria, trovano una loro collocazione adeguata nelle fattispecie criminose solo si inquadrano, precisa la sentenza, all’interno della linea di politica criminale posta in essere dal legislatore con la riforma del penale tributario del 2000 (decreto legislativo n. 74/2000). Ci si allontana dunque dalla precedente tesi secondo cui l’elusione fosse solo un “reato prodromico” preparatorio a quello dell’evasione, e che sanzionava esclusivamente la dichiarazione annuale.

Pertanto – osservano i giudici – se le fattispecie criminose sono incentrate sul momento della dichiarazione fiscale e si concretizzano nell’infedeltà dichiarativa, il comportamento elusivo non può essere considerato tout court penalmente irrilevante. Se il bene tutelato dal nuovo regime fiscale è la corretta percezione del tributo, l’ambito di applicazione delle norme incriminatrici può ben coinvolgere quelle condotte che siano idonee a determinare una riduzione o una esclusione della base imponibile“.

La sentenza affronta anche il rapporto tra l’elusione fiscale e il principio di legalità. I giudici sottolineano come la frode fiscale, l’evasione e l’elusione sono condotte che non possono essere punite anche per truffa aggravata ai danni dello Stato. Il principio di legalità, anche se esclude la possibilità di contestare la truffa, essendo quest’ultima caratterizzata da una specifica condotta elusiva, tuttavia non impedisce in assoluto la rilevanza penale del medesimo comportamento “trattandosi di un risultato interpretativo “conforme a una ragionevole prevedibilità”, tenuto conto della ratio delle norme, delle loro finalità e del loro inserimento sistematico“.

Da qui la dichiarazione di reato dell’elusione fiscale, ma solo se il contribuente ha violato le specifiche norme antielusive sancite dall’articolo 37 bis del D.p.r. 600 del 1973, superando la soglia di punibilità prevista per l’evasione fiscale. Indice rilevante del reato diventa così l’infedeltà dichiarativa.

Per il perfezionamento della fattispecie criminosa è dunque considerato elemento indefettibile il superamento della soglia di punibilità prevista dalla legge per l’evasione fiscale. E infatti, ad avviso della Corte di cassazione, il Tribunale dovrà accertare anche l’elemento psicologico del reato, “costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che deve poter essere positivamente riscontrato dal giudice“. Fra l’altro, precisa la sentenza,  “la determinazione di tale soglia quantitativa compete esclusivamente al giudice penale, che potrebbe arrivare a conclusioni diverse da quelle alle quali è pervenuta l’amministrazione finanziaria“.

Nel caso specifico, Dolce&Gabbana avevano ceduto il marchio a una società lussemburghese, ponendo in essere la c.d. esterovestizione, e per questo erano stati accusati  di truffa aggravata ai danni dello Stato e dichiarazione infedele.

Il Gup del capoluogo lombardo aveva archiviato le accuse ritenendo che la cessione del marchio a una società lussemburghese non fosse simulata e soprattutto non avesse rilievo penale, né sul fronte della truffa né su quello dell’evasione e dell’elusione. Ora la Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura, ha riaperto il caso rinviandolo al Tribunale e aprendo la strada per ad una possibile condanna.

Qui il testo integrale della sentenza n. 7739 della Corte di Cassazione

Redazione

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