Dirigenza a contratto, vulnus alla Costituzione

Luigi Oliveri 13/02/12
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L’Agenzia delle entrate deve essere molto fortunata. Al suo interno, infatti, debbono operare circa 800 funzionari toccati dal dono della supercompetenza tecnica.

Non si spiegherebbe altrimenti, infatti, la pervicacia con la quale l’Agenzia persegue l’intento di beneficiare questi talentuosissimi funzionari con un meritato incarico dirigenziale, anche se il Tar Lazio ha chiarito che gli incarichi da anni attribuiti a questi premi Nobel del diritto tributario sono illegittimi, contrari a Costituzione ed immeritati.

Ma, in Italia, le sentenze non possono costituire un problema, specie, poi, quelle amministrative. Si applica la “pratica dell’atrazina”: anni addietro, quando si coprì che in molte acque c’era un livello della sostanza velenosa più elevato della tollerabilità, cosa si escogitò? Bonficare le acque? Nemmeno per sogno. L’idea fu di modificare la legge ed elevare la soglia di tollerabilità. Industrie salve. La salute un po’ meno.

Allo stesso modo, si acclara (Tar Lazio, Sez. II, sentenza 30.9.2011, n. 7636) che l’Agenzia delle entrate ha illegittimamente affidato, per anni, incarichi dirigenziali per coprire circa il 70 dei posti dirigenziali della dotazione organica a propri funzionari interni, in applicazione distorta di regolamenti interni ispirati all’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001? Invece di accusare il colpo e rassegnarsi ad agire come impone la Costituzione, cioè assumere i dirigenti per concorso, l’Agenzia delle entrate si fa fabbricare un bell’emendamento al decreto “milleproroghe”, ai sensi del quale “l’Agenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell’espletamento di dette procedure l’Agenzia delle entrate potrà affidare incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l’art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l’incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti”.

L’emendamento, indirettamente, conferma che gli incarichi attribuiti a funzionari interni per anni ed anni erano effettivamente contrari a legge. L’Agenzia, infatti, deve essersi resa conto di non avere alcuna possibilità di ottenere ragione davanti al Consiglio di stato. Meglio, dunque, farsi cambiare le norme e perpetuare, con un ombrello di legittimità apparente, la pessima abitudine di fare da Caligola e nominare dirigente quale cavallo meglio piaccia.

In apparenza, l’emendamento spinge l’Agenzia a procedere come la Costituzione impone, cioè per concorso. Ma, come si vede, non fissa alcun termine perché essa si attivi per coprire i posti dirigenziali della dotazione mediante selezioni pubbliche. Dunque, “nelle more” l’Agenzia è autorizzata, fuori da ogni regola e limitazione prevista, ad incaricare come dirigenti propri funzionari “a tempo determinato”. Col piccolo problema che il “termine” di questi incarichi, visto che non viene stabilito quando si procederà ai concorsi, potrebbe non conseguirsi mai. E, infatti, sono circa 10 anni che questi funzionari, tra un incarico e l’altro, continuano a fare i dirigenti e percepire il relativo compenso, senza essersi nemmeno mai sognati di fare il concorso. Quando si dice che il “posto fisso” è una chimera. In effetti, i capacissimi funzionari dell’Agenzia, formalmente hanno incarichi “a termine”, il massimo della flessibilità. Di fatto, da due lustri – tempo che nessun umano lavoratore flessibile ha mai conosciuto per la sua attività lavorativa – operano come dirigenti, per altro con la consapevolezza che ove mai dovessero essere valutati negativamente, a differenza dei dirigenti veri, non perderebbero il posto di lavoro, ma tornerebbero a svolgere l’attività di funzionario.

L’emendamento è un chiaro insulto alla Costituzione e, è il caso di dirlo, anche ai problemi che incontra il mercato del lavoro, sia privato, sia pubblico.

L’amministrazione delle Finanze, tuttavia, non è per nulla nuova a simili forzature dell’ordinamento e della Costituzione. Ricordiamo una celeberrima sentenza della Consulta, la 1/1999. Con tale pronuncia, la Corte costituzionale sancì in maniera chiara e definitiva l’illegittimità costituzionale dei concorsi interni (anche se ci vollero ancora alcuni anni perché la magistratura ordinaria ed amministrativa ne prendesse atto e perché il legislatore, con il d.lgs 150/2009 eliminasse il cascame delle progressioni verticali). Chi fu protagonista di un’imbarcata di concorsi interni senza precedenti? L’amministrazione delle finanze.

Vecchi vizi sono duri a morire. Si dirà che gli incarichi dirigenziali a funzionari non sono concorsi interni, perché gli incarichi sono, appunto, a tempo determinato. E’ vero. Ma, non si capisce francamente la ratio per la quale anche chi aspira ad un posto da bidello a tempo determinato deve sottoporsi alle selezioni pubbliche svolte dai Centri per l’impiego, oppure persino chi deve ricevere un incarico da 1000 euro va individuato dopo una selezione, mentre incarichi molto ben remunerati e che richiederebbero una selezione estremamente seria, come quelli dirigenziali, si possa ammettere siano assegnati ad personam. E per durate sicuramente non brevi, come il caso degli 800 e passa funzionari dell’Agenzia dimostra.

In effetti, l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 consente di incaricare personale non avente la qualifica dirigenziale (ma pur sempre sulla base di una selezione), in relazione alla professionalità spiccatissima posseduta. Se l’Agenzia volesse applicare la norma, allora si dovrebbe dare per scontata la fortuna cui si accennava all’inizio di avere tra le sue fila ben 800 persone che:

a)                  abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenzial;

b)                 o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza

c)                  o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Un po’ improbabile, ma possibile, per carità. Che sia improbabile lo dimostra proprio l’emendamento, posto a consentire incarichi dirigenziali ai funzionari in quanto tali, prescindendo totalmente dal possesso di una particolare professionalità. Con buona pace della selettività, della meritocrazia e della Costituzione.

Altra cautela prevista dall’articolo 19, comma 6, ai fini di incarichi dirigenziali a chi non sia in possesso della qualifica, è la limitazione numerica percentuale. Anche questa totalmente violata dall’Agenzia, che copre ben di più dell’8% consentito dalla norma; l’emendamento, ovviamente, si guarda bene dal garantire il rispetto del tetto percentuale normativamente posto.

Appare francamente paradossale che il legislatore continui ripetutamente, proprio per quanto concerne la dirigenza, a smentire il principio dell’astrattezza e generalità della legge e procede, per l’ennesima volta, a leggine in questo caso ad personas o ad agenziam, in spregio alle regole ordinamentali. Proprio, per altro, in una fase di pesantissima riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, con problemi di esuberi e ricalibrature dei posti anche dirigenziali, effetto, ad esempio, della SuperInps che ingloba Inpdap ed Enpals, dei tagli alle dotazioni organiche delle amministrazioni statali, del destino ancora per nulla chiaro del personale delle province.

Si è sempre detto e previsto nelle norme che la mobilità deve essere lo strumento principale per coprire le vacanze di organico e consentire una migliore allocazione del personale. Gli 800 posti vacanti dell’Agenzia potevano essere l’occasione per provare a muovere (la flessibilità anche territoriale va tanto di moda…) qualche dirigente da alcune amministrazioni, per rafforzare le fila dell’amministrazione finanziaria. Non se ne fa nulla. Continuiamo così, a sfidare l’ordinamento, la Costituzione, nell’interesse di alcuni, a danno di molti.

La vicenda è la riprova che l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 andrebbe semplicemente abolito.

Per gli organi politici occorrerebbe limitare la chiamata diretta di soggetti di staff privi di ingerenze e poteri gestionali: consigliere politico, capo di gabinetto, ufficio stampa, portavoce. Altrimenti, i cavalli di Caligola continueranno a galoppare indisturbati nelle praterie dell’amministrazione pubblica.

Luigi Oliveri

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