Il dl che liberalizza le farmacie

Ettore Jorio 23/01/12
Scarica PDF Stampa
Nonostante le categorie interessate abbiano manifestato, chi più chi meno, il loro motivato dissenso, il Governo ha approvato, nella seduta del 20 gennaio scorso, il decreto legge sulle liberalizzazioni.

Ha dedicato l’art. 11 al “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci”.

Le novità introdotte sono molte, prima fra tutte quella di prevedere l’apertura di una farmacia ogni 3 mila abitanti (c. 1)

Le altre novità riguardano:

– la modifica dei resti, in modo da istituire nuove sedi allorquando vi sia un esubero di 500 abitanti per i Comuni sopra i 9.000 abitanti e di 1.500 per quelli più piccoli (c. 1);

– un concorso straordinario per le nuove sedi (ma anche per quelle vacanti e di nuova istituzione per le quali non siano state ancora espletate le relative procedure concorsuali), per titoli ed esami, sulle quali è interdetto ai Comuni di esercitare il diritto di prelazione sul 50% delle disponibilità e al quale possono partecipare, esclusivamente, i farmacisti non titolari e quelli titolari di farmacie rurali e sussidiate (c. 2);

– l’istituzione di sedi, extra criterio demografico (es. presso aeroporti civili internazionali, stazioni marittime e ferroviarie, nelle grandi aree di servizio autostradali e nei mega centri commerciali), sulle quali i Comuni potranno, invece, esercitare la prelazione sino al 2022 (c. 3 e 4);

– la partecipazione associata ai concorsi (una novità che suggerisce più di un dubbio di incostituzionalità), nel senso che i candidati potranno sommare i loro titoli a discapito dei partecipanti individuali (c. 5);

– la determinazione dei punteggi attribuibili ai farmacisti comunque impegnati nelle parafarmacie (c. 5);

– la liberalizzazione degli orari e dei turni, nonché degli sconti su tutti i farmaci purché pagati dai cittadini di tasca loro (c. 6);

– la previsione del commissariamento ad acta (art. 120 Cost., comma 2) delle Regioni che si dovessero rendere inadempienti nell’approvazione della pianta organica e nell’espletamento delle procedure dei relativi concorsi (c. 7);

– la riduzione da due anni a sei mesi per gli eredi di farmacisti per subentrare nella titolarità della farmacia e/o quota di essa oppure per perfezionarne la vendita (c. 8);

– l’indicazione obbligatoria del medico di inserire nella ricetta la dicitura “o farmaco equivalente se di minor prezzo” (c. 9);

– la conferma delle cautele per i supermercati in termini di inaccessibilità ai locali di vendita destinati ai farmaci cosiddetti Sop (c. 10);

– l’istituzione di un fondo di solidarietà nazionale per garantire, a totale carico dell’Enpaf, un sussidio in favore dei farmacisti titolari di farmacie nei Comuni inferiori a mille abitanti, compensativo di una eventuale minore somma prodotta (150% del reddito netto) rispetto a quella percepita da un collaboratore di 1° livello, con due anni di anzianità, dipendente di una farmacia privata (c. 11);

– l’obbligo per le farmacie di maggiori dimensioni di avvalersi di uno o più collaboratori, pena la sospensione della convenzione con il Servizio sanitario nazionale (c. 12).

Insomma, una bella trasformazione dell’esistente!

Riguardo al decisum, è da rilevare che attraverso il neointrodotto quorum – che modifica quello preesistente di 4.000/5.000, rispettivamente previsto per i Comuni oltre o meno dei 12.500 abitanti – verranno a trovare disponibilità nelle piante organiche comunali circa 5.500 nuove farmacie, oltre a quelle da individuarsi con criterio extra demografico. Una disponibilità che diverrà reale nel breve periodo, nell’arco verosimilmente prevedibile di sei mesi, attesa la previsione dell’inadempimento sanzionato per le regioni inefficienti e il commissariamento delle medesime in caso di loro ingiustificato ritardo.

Una previsione certamente utile per la collettività è quella che afferisce la eliminazione del divieto di mantenere aperti gli esercizi oltre gli attuali orari e fuori dei turni feriali. Così si assicura un servizio no stop ovunque, garantendolo a chiunque sotto casa.

Non condivisibile, invece, e non solo sotto il profilo strettamente giuridico, è l’imposizione del termine di sei mesi concesso agli eredi di un farmacista per subentrare al loro dante causa ovvero per cedere a terzi l’azienda-farmacia o la quota di essa, nel caso non siano in possesso dei relativi titoli di studio e/o di carriera professionale. Ciò rappresenta un’inaccettabile differenza con la disciplina, per esempio, prevista anche per le strutture accreditate con il SSN, ma anche con il libero esercizio dell’attività economica in generale. Costituisce, altresì, un rilevante limite per gli eredi a ricavare il prezzo giusto, considerato il breve lasso di tempo messo loro a disposizione, tenendo conto anche delle aggressioni che potrebbero verosimilmente subire in tal senso dai diretti concorrenti, per esempio, partecipi della società speziale di cui era socio professionista il de cuius.

Una nota critica sull’abbassamento del quorum. La farmacia, fortemente indebolita dalle ultime misure volte al contenimento della spesa sanitaria, si verrà a trovare in uno stato di difficoltà con l’apertura delle 5.500 farmacie previste. Un fenomeno che farà venire meno, in moltissime di esse, il rapporto ottimale tra i costi e i ricavi. Rompere il favorevole equilibrio tra il servizio reso e la indiscussa soddisfazione dell’utenza sarebbe un grave danno. Ciò perché verrebbe anche a mettersi in discussione quel ruolo sostitutivo che la farmacia ha svolto in favore dei cittadini, soprattutto anziani, in relazione all’assenza dell’assistenza territoriale, ovunque latitante.

Ettore Jorio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento