Il principio della riservatezza nella mediazione civile: forme e deroghe

Redazione 18/01/12
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L’efficacia e quindi la buona riuscita della mediazione sono garantite anche attraverso il rispetto del principio cardine della riservatezza. Tale obbligo, che concerne le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento, è previsto dagli artt. 9 e 10 comma 1 del Decreto legislativo 2010 n°28.

Il legislatore, infatti, ha ritenuto necessario inserire tale principio sia per favorire l’uso della mediazione sia per consentire alle parti di parlare liberamente, agevolando in tal modo l’operato del mediatore nella ricerca, preferibilmente, di un accordo soddisfacente per le stesse.

Da un esame interpretativo degli articoli di cui sopra, possiamo distinguere la riservatezza cd. esoprocedimentale e la riservatezza cd. endoprocedimentale.

La prima forma di riservatezza è prevista dagli artt. 9 comma 1 e 10 comma 1.

Il primo articolo obbliga “chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo”. Quindi, i destinatari della norma sono tutti coloro che intervennero nel procedimento siano essi parti, assistenti delle parti, mediatore, co-mediatori e funzionari dell’organismo.

Il secondo articolo, invece, prevede che siano le parti, in caso di giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, a mantenere il riserbo sulle dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Inoltre il giudice non può consentire né la prova testimoniale né il giuramento decisorio.

La seconda forma di riservatezza è disciplinata dall’art. 9 comma 2.

Il mediatore, si prescrive, è tenuto, nel caso di sessioni separate, a non rivelare all’altra parte non presente le dichiarazioni e le informazioni acquisite .

Poiché tali norme sono state introdotte a tutela delle parti, dalle stesse, singolarmente e/o di comune accordo, possono essere derogate, rientrando pienamente nella loro disponibilità negoziale. Effettivamente è possibile che, nel caso delle sessioni separate, la parte autorizzi il mediatore a comunicare all’altra il contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni o che nel caso di un successivo processo siano utilizzabili le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione se vi è il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni o, infine, che di comune accordo (ad es. imprese note al pubblico) consentano, ad esempio per un fatto d’immagine o per pubblicità, la divulgazione erga omnes dell’esistenza del procedimento e dell’accordo.

Inoltre, dalla lettura di alcuni regolamenti procedurali di organismi di mediazione si possono rilevare altri casi in cui è ammissibile la non applicazione del principio della riservatezza. La previsione non opera in presenza di un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso, in caso di il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona oppure se esiste, per il mediatore, il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.

Moras dott. Luca

Redazione

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