E’ corrotto il medico che prescrive solo farmaci sui quali incassa una percentuale

Redazione 17/01/12
Scarica PDF Stampa
Era nell’aria da qualche tempo, il sospetto che alcuni medici convenzionati con la Asl fossero propensi a prescrivere determinati farmaci piuttosto che altri perché “incentivati economicamente” dai rappresentanti farmaceutici.

Adesso il sospetto diventa certezza, e la Corte di Cassazione gli dà pure un nome: corruzione!

Ergo, il medico convenzionato con la Asl che prescrive i farmaci segnalati dai rappresentanti farmaceutici dietro compenso di denaro, risponde del delitto di corruzione.

E’ quanto si legge nella sentenza numero 1207, pubblicata dalla sesta sezione penale il 16 gennaio 2012.

Il reato è stato inquadrato nella fattispecie di corruzione in atti d’ufficio.

Il collegio difensivo dei sanitari sosteneva invece che si fosse in presenza della più lieve fattispecie contravvenzionale di cui articolo 123 del d.lgs 219/2006, ovvero “Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura”.

«La condotta presa in esame dalla citata disposizione – si legge in sentenza – deve ritenersi “prodromica” rispetto a quella, denominata di “comparaggio” di cui agli articoli 170-172 Rd 27 luglio 1934, n. 1265 (e successive modificazioni), dato che in questa è contenuto l’ulteriore elemento dello scopo dell’agente di agevolare la diffusione di specialità medicinali; sicché, come bene è stato messo in rilievo in dottrina, il rapporto tra le due fattispecie si configura secondo lo schema del cosiddetto reato necessariamente progressivo, che rende applicabile solo la fattispecie più ampia».

La Corte di appello di Firenze aveva ravvisato il delitto di corruzione impropria, ma aveva aderito alla tesi secondo cui la fattispecie di “comparaggio” di cui all’articolo 170 del testo unico delle leggi sanitarie prevede che «se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati» sicché risultavano applicabili entrambi le fattispecie penali poiché la stessa condotta era inquadrabile anche in quella di altra fattispecie incriminatrice (nel caso, in quella della corruzione), in deroga ai principi che regolano il concorso di norme, e in particolare il principio di specialità. Risultava comunque configurabile, nella specie, il reato di corruzione, data la qualità soggettiva di pubblico ufficiale rivestita dai medici, in quanto inseriti nel sistema sanitario nazionale, che costituisce elemento specializzante, sotto il profilo della qualità dell’agente, rispetto al reato di “comparaggio”, che ha come destinatari indifferenziatamente quanti esercitino una professione sanitaria. Tuttavia il reato contestato ai medici che intascavano due-tre mila delle vecchie lire per ogni prescrizione del farmaco “segnalato” risultava ormai prescritto.

La sesta sezione penale della Suprema corte ha dunque annullato la sentenza impugnata e rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’articolo 622 Cpp, in quanto la decisione del giudice del merito mostrava carenze sia sul piano  della conferma della responsabilità civile che su quello della individuazione del danno conseguente alle condotte contestate.

Il giudice civile competente dovrà adesso esaminate le censure degli imputati in punto di responsabilità per le condotte loro addebitate e dovrà anche, con l’accertamento della responsabilità civile, affrontare il punto relativo alla quantificazione dell’eventuale danno ex art. 185 Cp, tenuto conto della derubricazione operata dalla Corte di appello della originaria imputazione, che esclude la contrarietà ai doveri di ufficio delle rispettive condotte.

Qui il testo integrale della sentenza 1207/2012 della Corte di Cassazione

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento