Può “intimarsi” l’esercizio del potere di autotutela?

Sereno Scolaro 14/01/12
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Il c.d. “potere di autotutela” di cui gode la P.A., cioè quella titolarità per la quale l’Amministrazione procedente può, qualora ne riconosca fondati i presupposti, valutare di riformare oppure direttamente riformare un provvedimento amministrativo già adottato, rientra nell’aveo delle prerogative proprie dell’amministrazione.

Si è avuto il caso in cui un soggetto privato (nella specie, un’associazione) abbia intimato ad una P.A. di esercitare il proprio potere di auto-tutela, intimidazione rispetto alla quale la P.A. non ha dato proprio seguito. Contro tale inerzia (tecnicamente: silenzio) della P.A., l’associazione ha pertanto presentato ricorso al TAR territorialmente competente. Il giudice amministrativo ha tuttavia ritenuto tale ricorso inammissibile: la P.A. non sarebbe infatti obbligata a pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un procedimento di autotutela.

L’associazione, caparbiamente convinta della sussistenza dell’obbligo in capo alla P.A. di pronunciarsi sull’intimazione, ha così proposto appello al Consiglio di Stato, che con sentenza della Sez. 5^ n. 6995 del 30 dicembre 2011, ha riconfermato come eventuali istanze di privati aventi ad oggetto la sollecitazione ad esercitare il potere di autotutela non fanno sorgere un obbligo a provvedere, avendo unicamente un carattere di sollecitazione e di segnalazione. Inoltre, sottolinea il giudice amministrativo, ulteriore conseguenza di simili istanze è quella di non determinare neppure l’obbligo di pronunciarsi su di esse.

Pertanto, non sussisteva alcun obbligo per l’amministrazione comunale di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento di annullamento della determinazione, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della decisione presa, peraltro neanche configurabile come provvedimento amministrativo, mediante l’istituto del silenzio-rifiuto (Consiglio di Stato, Sez. 6^, sent. n. 919 del 11 febbraio 2011, n. 919, Consiglio di Stato, Sez. 6^, sent. n. 4308 del 6 luglio 2010).

Fin qui la pronuncia (o, meglio, le due pronunce considerando sia quella del T.A.R. che quella, successiva, del Consiglio di Stato),

Proviamo ad immaginare infatti lo scenario differente ed opposto, e cioè quello per cui una “diffida” di un privato faccia – accademicamente – sorgere un obbligo in capo alla P.A. di provvedere: ciò costringerebbe l’attività della P.A. ad essere esposta alle più varie pulsioni e pretese.

Sereno Scolaro

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