Mediazione: l’assenza di una delle parti non impedisce lo svolgimento del procedimento

Redazione 10/01/12
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Il decreto legislativo 2010 n°28 all’art.5 prevede, per talune materie, l’instaurazione obbligatoria del procedimento di mediazione prima di adire l’autorità giudiziaria .

Il carattere, appunto obbligatorio, di questo tipo di mediazione e il possibile inserimento nei regolamenti di procedura adottati dagli organismi della previsione secondo la quale “ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non ha avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante ha dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo può rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata”, ha indotto il Ministero di Giustizia a emanare una circolare interpretativa nell’aprile 2011 nella quale censurava la suddetta interpretazione perché in contrasto con il suddetto art.5 e “invitava” gli organismi ad adeguarsi. La Circolare ricorda, inoltre, che il mediatore:

• può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.

• deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio.

• potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.

Tuttavia la circolare, di cui sopra, invitava ma non obbligava gli organismi alla relativa e importante modifica.

Per evitare, quindi, il rischio, tutt’altro che ipotetico, di un mancato adeguamento dei regolamenti procedurali e altre problematicità, il Ministero della Giustizia emanò il D.M. 6 luglio 2011, n. 145 che modificò, all’art.3, l’art. 7 comma 5 del D.M. 2010 n°180 introducendo dopo la lettera c) la lettera d) con la seguente previsione:

«che, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;».

Quali implicazioni ha determinato la modifica dell’art.7 D.M. 2010/180 da parte del D.M. 2011/145?

Innanzitutto, come già indicato dalla Circolare dell’Aprile 2011, si deve comparire davanti al mediatore designato che constata la mancata comparizione della parte invitata.

La parte istante presente, può esprimere al mediatore una personale proposta, chiedendogli di comunicarla alla controparte.

Inoltre su richiesta della parte presente può chiedere al mediatore di formulare una proposta e di comunicarla all’altra parte. Taluni regolamenti inseriscono un termine, entro cui la parte può chiedere per iscritto al mediatore una proposta, decorrente dal giorno successivo a quello in cui era fissata la data dell’incontro di mediazione .

In questi casi è possibile che la parte assente condivida la proposta e si giunga a un accordo soddisfacente per entrambi grazie anche all’intervento del mediatore. Nel caso contrario il mediatore darà atto nel verbale del mancato accordo.

Indubbiamente la modificazione introdotta dal D.M. 2011/145 ha il pregio di ribadire, stavolta in modo vincolante, che la mediazione , per talune materie, deve essere effettivamente esperita anche se è presente solo la parte istante, che beneficerà del pagamento in misura ridotta dell’indennità da corrispondere all’organismo ai sensi della art.16 comma 4 lettera d del D.M. 2010/180 .

Senza dimenticare, concludendo, che, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.lgs. 2010 n°28, in caso di mancata partecipazione, se non giustificata, al procedimento di mediazione, il giudice non solo può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile ma condanna anche la parte al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Moras dott. Luca

Redazione

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