La responsabilità degli intermediari della comunicazione è da valutare “caso per caso”

Ius On line 22/12/11
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Tribunale di Roma, 22 gennaio 2010

 Parti: You Tube Inc. + 2 c. R.T.I. S.p.a.

 FATTO

Si tratta della decisione emanata a seguito del reclamo proposto da You Tube Inc. e Google Inc. nei confronti della R.T.I. S.p.a. avverso l’ordinanza cautelare del 16 dicembre 2009 con cui il Tribunale di Roma aveva inibito alle società reclamanti la prosecuzione della violazione dei diritti di sfruttamento economico detenuti da R.T.I. S.p.a..

La vicenda trae origine dalle contestazioni mosse dalla R.T.I. S.p.a. nei confronti di Google e Youtube in relazione alle violazioni dei diritti di sfruttamento economico sui filmati tratti dalla trasmissione televisiva “Grande Fratello” diffusi dagli utenti della rete attraverso i siti web delle società reclamanti.

In particolare, R.T.I. S.p.a. ha sostenuto che, in qualità di esclusiva titolare dei diritti di sfruttamento economico sull’opera audiovisiva in questione, sarebbe stata l’unica legittimata a diffonderne i contenuti attraverso la rete web.

DECISIONE

Il Tribunale di Roma ha ritenuto di respingere il reclamo proposto dalla Youtube e Google sul presupposto che l’attività di Internet Service Provider svolta dalle società reclamanti, consistente nel mettere a disposizione degli utenti degli spazi attraverso cui diffondere al pubblico determinati contenuti, non escluderebbe l’illiceità della condotta lamentata.

Pur volendo escludere un generico dovere di sorveglianza in capo alle società reclamanti, conformemente a quanto disposto dall’art. 17 del D.lgs. 70/2003, infatti, il Tribunale non ha ritenuto di poter escludere, in presenza di una pacifica violazione dei diritti di sfruttamento economico di R.T.I. S.p.a., una totale estraneità delle società reclamanti rispetto alle violazioni lamentate, laddove queste ultime erano venute a conoscenza della reale paternità delle opere con le numerose diffide inoltrate da R.T.I. S.p.a..

A giudizio del Collegio, non si tratterebbe “di pretendere dal provider un’attività preventiva di controllo e di accertamento di ciascun singolo frammento caricato dagli utenti ma di rimuovere materiale illecitamente trasmesso, dopo aver avuto conoscenza dall’avente diritto a mezzo di diffide della sua presenza in rete con conseguente denunciata lesione di diritti esclusivi, e ciò senza dover attendere apposito ordine, come pretenderebbe di fare la reclamata You Tube, da parte dell’autorità giudiziaria”.

OSSERVAZIONI

In assenza, tuttavia, dell’instaurazione di un contraddittorio con i soggetti che hanno immesso in rete i contenuti ritenuti in violazione dei diritti di sfruttamento economico sulle opere audiovisive in questione, non si ritengono pienamente condivisibili le ragioni poste a fondamento della decisione.

Peraltro, in relazione alla medesima questione di diritto, si rileva che tale orientamento è stato smentito dal provvedimento del Tribunale di Roma dell’11 luglio 2011.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

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