Copyright: le compagnie di TLC non sono responsabili dei contenuti veicolati

Ius On line 20/12/11
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Tribunale di Milano, 3 giugno 2006

Parti: Sky Italia c.TVGratis / Telecom Italia

 FATTO

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Milano, la società Sky Italia, titolare dei diritti di esclusiva sugli incontri del campionato di calcio, domandava di “inibire la continuazione degli illeciti” addebitati dalla ricorrente a TVGratis e consistenti nella messa a disposizione del pubblico di collegamenti ipertestuali (links) che consentivano di “di fruire di contenuti televisivi inseriti in rete da siti cinesi in (asserita) violazione dei diritti d’esclusiva di Sky; alla messa a disposizione del pubblico di un software idoneo all’accesso a detti contenuti; alla pubblicizzazione di siti cinesi cui è riferibile la primaria responsabilità della violazione dei diritti d’esclusiva, perché introducenti in rete i contenuti “de quibus”, regolarmente licenziati per la forma d’uso ordinario da Sky”.

Sky Italia citava in giudizio anche Telecom Italia, in qualità di fornitore di accesso.

DECISIONE

Con l’ordinanza in esame, il Tribunale milanese ha condannato la società TVGratis, inibendole (rectius: inibendo al titolare della società stessa) “l’approntamento e la messa a disposizione del pubblico, nei siti telematici al medesimo facenti capo (quelli indicati supra, od altri), di collegamenti telematici (links) con altri siti idonei alla fruzione di contenuti televisivi oggetti dei diritti d’esculisva di Sky Italia; la messa a disposizione di softwares strumentali a detta fruzione; la pubblicizzazione dei siti stranieri responsabili dell’immissione in rete dei contenuti riproduttivi delle trasmissioni Sky”.

Rigettava, invece, il ricorso nei confronti dei Telecom Italia, ritenendo la richiesta di controparte “destituita di fondamento, per l’insuperabile ostacolo costituito dal disposto dell’art. 14 1° co. D.leg.vo 70/2003 sancente l’irresponsabilità del “prestatore” del “servizio della società dell’informazione consistente… nel fornire un accesso alla rete di comunicazione…”(“access provider “: qui, Telecom) , a meno che l’operatore non compia attività incisive sulla trasmissione e le informazioni, secondo la specificazione sub. lett. a)”.

L’ordinanza, inoltre, giudica in conferenti sia il richiamo al co. 3 dell’art. 14 del D. Lgs 70/03, che evocherebbe “un generico potere d’ordine della PA o dell’AG di valenza attuativo/esecutiva”, sia il richiamo all’art. 156 l.d.a., che costituirebbe “un principio generale non pregiudicante quello speciale succitato in tema di mere conduit , mentre è da escludere che l’eventuale coinvolgimento di Telecom in sede di coattiva attuazione dell’inibitoria (inadempienza dell’autore dell’illecito) ne giustifichi la soggezione al procedimento cautelare”.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

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