Pareggio di bilancio, ok dal Senato

Redazione 16/12/11
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Via libera da Palazzo Madama al disegno di legge che introduce all’interno della Costituzione il principio del pareggio di bilancio. Con 255 voti a favore, 14 astenuti e nessun contrario il provvedimento è stato approvato senza modifiche rispetto al testo votato a fine novembre dalla Camera dei deputati. Ora l’iter prevede uno stop di tre mesi e un nuovo esame da parte di Camera e Senato per l’approvazione definitiva. Tra gli interventi previsti da disegno di legge è presente l’istituzione “presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente” con “compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio”.
Secondo  la nuova versione del’articolo 81 della Costituzione “Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”.
Il ricorso all’indebitamento sarà consentito “solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”.
Secondo il nuovo testo sarà affidata alla Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, la funzione di controllo sulla finanza pubblica, in particolare sull’equilibrio tra entrate e uscite e sulla qualità ed efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni. Anche queste ultime dovranno assicurare l’equilibrio dei propri bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Il provvedimento prevede anche che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni abbiano “autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto” però “dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrono all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”.
La legge che verrà approvata entro il 28 febbraio del 2013 disciplinerà anche la facoltà degli enti territoriali di ricorrere all’indebitamento e le modalità attraverso cui questi debbano concorrere “alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”.

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