Dopo gli emendamenti, come cambia la Manovra Monti in Parlamento

Redazione 14/12/11
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Gli organi in carica delle province decadranno il 31 marzo 2013. La detrazione per il pagamento dell’Imu sulla prima casa aumenta di 50 euro per ciascun figlio sotto i 26 anni. Arriva un tetto al trattamento economico dei manager pubblici

Province

Gli organi in carica delle province decadranno il 31 marzo 2013 e slitta dal 30 aprile al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale le funzioni delle province dovranno essere trasferite ai Comuni o alle Regioni. Lo prevede un emendamento del governo al decreto legge 201/2011 che stabilisce una disciplina transitoria per gli enti in scadenza anticipata, facendo doverosa salvezza delle prerogative delle province autonome. La manovra rinviava a legge statale, senza riferimenti temporali, la determinazione del termine decorso il quale gli organi in carica delle Province decadono. Le sei province che avrebbero dovuto rinnovare i propri organi in primavera saranno commissariate. “Agli organi provinciali che devono essere rinnovati prima della scadenza del termine” del 31 marzo 2013, si legge nel testo, si applica l’articolo 141 del decreto legislativo 267 del 2000, vale a dire il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. L’emendamento, spiega la relazione, “precisa la natura delle funzioni assegnate e stabilisce un termine piu’ congruo per gestire il mutamento normativo, confermando il livello statale di definizione dei meccanismi elettorali”. “Le Regioni a statuto speciale – si legge ancora nel testo dell’emendamento – adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni” previste dalla manovra “entro sei mesi dall’entrata in vigore” del decreto. Tali disposizioni “non trovano applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano”. Per l’applicazione della norma che prevede che la titolarita’ di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e’ a titolo esclusivamente onorifico e non puo’ dare luogo ad alcuna forma di remunerazione, indennita’ o gettone di presenza, l’emendamento del governo stabilisce che tale disposizione si applica “a decorrere dal rinnovo degli enti” previsti.

Imu

La detrazione per il pagamento dell’Imu sulla prima casa aumenta di 50 euro per ciascun figlio sotto i 26 anni. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare il tetto di 400 euro. Secondo l’ emendamento del governo depositato presso le commissioni Bilancio e Finanze della Camera, in sostanza, lo sconto massimo che il Fisco concede sull’abitazione principale sarà pari a 600 euro: 200 euro della detrazione di base e 400 per il numero dei figli a carico. La detrazione per il pagamento dell’Imu sulla prima casa aumentata di 50 euro per ciascun figlio sotto i 26 anni, può essere considerato come “il quoziente familiare applicato all’Imu”, ha detto Gianluca Galletti, vice presidente dei deputati dell’Udc, al termine dell’incontro della delegazione del Terzo Polo con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda.

Liberalizzazioni

Escluso dalle liberalizzazioni “il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, vale a dire anche i taxi, come prevede un subemendamento del governo al’emendamento dei relatori della manovra nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Con tale modifica si chiarisce “l’ambito di esclusione dall’applicazione della nuova disciplina in materia di liberalizzazione delle attivita’ economiche”. Inoltre, con lo stesso subemendamento, “si estendono le disposizioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti alle infrastrutture e reti stradali e autostradali”.

Stipendi pubblici

Arriva un tetto al trattamento economico dei manager pubblici. Con un emendamento dei relatori si stabilisce come parametro massimo lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazionee nell’applicazione della norma si tiene conto di tutte le somme cumulate da uno stesso soggetto, se provenienti da uno stesso organismo o da piu’ enti, o se frutto di piu’ incarichi nel corso dell’anno. Si stabilisce inoltre che i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonche’ gli avvocati e i procuratori dello Stato che sono chiamati, conservando il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, all’esercizio delle funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche se fuori ruolo e in aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita’ indipendenti, “non possono ricevere a titolo di retribuzione o di indennita’ per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu’ del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito”. Le risorse cosi’ ricavate sono “annualmente versate al fondo per l’ammortamento dei titoli di stato”.

Fortunato Laurendi

Redazione

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