Dopo la Tarsu e la Tia, arriva un nuovo tributo denominato Res

Redazione 13/12/11
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Ai sensi dell’articolo 14, D.L. n. 201/2011, a partire dal 2013 saranno soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, per essere sostituiti da un nuovo tributo denominato Res (rifiuti e servizi).

La Res è a sua volta composta di due tributi:
a) la tassa (o “res – rifiuti”), che si riferisce espressamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
b) l’imposta (o “res servizi”), riferita ai servizi indivisibili dei comuni.

La tassa, a determinate condizioni, può essere disapplicata in favore di un prelievo a carattere corrispettivo.

La res rifiuti è ispirata al modello della Tarsu e rinvia, sotto il profilo delle modalità di costruzione del prelievo, ai criteri valevoli per la Tia1 (art. 49, D. Lgs. n. 22/’97).

In particolare, gli elementi base della tassa (soggetti passivi, presupposto, riduzioni ed esclusioni) sono desunti dalla disciplina di cui agli articoli 58 e seguenti, D. Lgs. n. 507/1993 (tarsu).

Le modalità di costruzione della tariffa sono invece quelle della Tia1, con suddivisione in quota fissa e quota variabile. È inoltre previsto che nel 2013 si applichi senz’altro il D.P.R. n. 158/1999 che resterà in vigore sino a quando non sarà emanato un nuovo regolamento di riferimento.

Nel testo originario era previsto che l’applicazione e la riscossione della Res – rifiuti potesse essere affidata al soggetto che svolge la gestione dei rifiuti urbani.

Nella formulazione del D.L. n. 201/2011, invece, si è inopinatamente stabilito che la riscossione debba essere eseguita unicamente in favore del Comune. Si tratta dunque di aspetto meritevole di modifica legislativa. Come pure occorrerebbe prevedere per legge la possibilità di attribuire ad un organismo sovra comunale i poteri deliberativi nell’ipotesi in cui si provveda alla gestione d’ambito del servizio rifiuti.

La scelta dell’entrata tributaria è a evidenza conforme agli insegnamenti della nota sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale. In linea di principio, occorre ribadire che sino a quando il prelievo non sarà commisurato all’effettivo grado di fruizione del servizio, lo stesso avrà necessariamente connotati tributari.

Nell’articolato normativo è inoltre previsto che nei comuni in cui sono operativi sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti è possibile deliberare la disapplicazione della tassa con contestuale istituzione di una tariffa – corrispettivo, che questa volta verrebbe applicata dal gestore.

I criteri di costruzione resterebbero, in linea di principio, quelli di cui al D.P.R. n. 158/’99, salvi i necessari aggiustamenti derivanti dalla modulazione puntuale dell’entrata.

La res – servizi, invece, presenta profili di evidente incostituzionalità. Si tratta invero di una maggiorazione della res – rifiuti di 0,30 euro al metro quadrato, elevabile dai comuni sino a 0,40 euro, a fronte delle spese per servizi indivisibili resi a livello locale.

I profili di illegittimità attengono alla circostanza che, trattandosi di un’imposta e non di una tassa, la stessa deve essere fondata su criteri indicativi di capacità contributiva (reddito o patrimonio), e tali non sono di certo i soli metri quadrati occupati. Si è dunque dell’avviso che tale maggiorazione debba essere soppressa o profondamente modificata.

Luigi Lovecchio

Redazione

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