Filtri ISP: la Corte di Giustizia dice no

Ius On line 28/11/11
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Corte di Giustizia, 24 novembre 2011

Parti: Scarlet Extended SA c. Société Belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)

FATTO

La controversia trae origine da una causa intentata dalla SABAM, la società di gestione ed intermediazione dei diritti di autore di autori, compositori ed editori belgi contro la Scarlet, un fornitore di accesso ad internet.

Nel corso del 2004, la SABAM scopriva che alcuni utenti si avvalevano dei servizi  di access providing di Scarlet per effettuare il downloading di opere coperte dal diritto d’autore, senza autorizzazione e  senza pagarne i diritti. Gli utenti, per realizzare tale violazione, si avvalevano di sistemi di peer-to-peer, condividendo con altri utenti i contenuti protetti.

In primo grado, il Tribunal de première instance di Bruxelles  ordinava alla Scarlet, di far cessare tali violazioni, rendendo tecnicamente impossibile ai propri utenti qualsiasi forma di invio o di ricezione, per mezzo di sistemi di peer-to-peer, di file che contenessero opere musicali appartenenti al repertorio della collecting society belga.

In appello, la Scarlet osservava che l’ordine impartito dal Tribunale di Bruxelles era incompatibile con le previsioni della direttiva sul commercio elettronico e con i diritti fondamentali. La Corte d’appello di Bruxelles chiedeva, quindi, alla Corte di Giustizia se sia compatibile con il diritto comunitario “ingiungere ad un fornitore di accesso a Internet di predisporre, in modo generalizzato, a titolo preventivo, esclusivamente a spese di quest’ultimo e senza limiti nel tempo, un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche avente la finalità di identificare gli scaricamenti illegali di file”.

DECISIONE

Innanzi tutto, la sentenza afferma che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, come SABAM, sono legittimati a chiedere un’ordinanza nei confronti degli ISP, i cui servizi siano utilizzati dagli utenti per violare diritti di esclusiva. Le modalità delle forme di ingiunzione devono essere regolate dal diritto nazionale.

Tuttavia, dette ingiunzioni devono necessariamente “rispettare l’art. 15, n. 1, della direttiva 2000/31, che vieta alle autorità nazionali di adottare misure che impongano ad un FAI [n.d.r.: fornitori di accesso/access provider] di procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso trasmette sulla propria rete” e tale “divieto abbraccia in particolare le misure nazionali che obbligherebbero un prestatore intermedio, come un FAI, a realizzare una vigilanza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale”.

Del resto, il sistema di filtraggio richiesto dalla SABAM determinerebbe, in capo alla Scarlet, l’insorgenza dell’“obbligo di procedere ad una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale” e che “includerebbe tutte le informazioni da trasmettere e ciascun cliente che si avvale di tale rete”.

Una simile sorveglianza generalizzata sarebbe, a giudizio della Corte di Giustizia, incompatibile non solo con i principi e le disposizioni della direttiva sul commercio elettronico, ma altresì con i diritti fondamentali.

La Corte ammette che la proprietà intellettuale sia tutelata dall’art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: tuttavia, conformemente a quanto previsto nella sentenza Promusicae, “la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali”.

L’ingiunzione richiesta dalla SABAM richiederebbe una sorveglianza illimitata nel tempo, che riguarda “qualsiasi futura violazione e postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere future, che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema”: “un’ingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazione della libertà di impresa del FAI in questione, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo carico, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose”.

Peraltro, gli effetti di tali ingiunzioni “non si limiterebbero al FAI coinvolto, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei clienti di tale FAI, ossia i loro diritti alla tutela dei dati personali e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli artt. 8 e 11 della Carta”.

Infine, “detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto lecito ed un contenuto illecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito”.

La Corte di Giustizia conclude affermando che “occorre risolvere le questioni sottoposte dichiarando che le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione ad un FAI di predisporre il sistema di filtraggio controverso”.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

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