Legge stabilità: il sindaco unico sostituisce il collegio sindacale

Redazione 14/11/11
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Il testo prevede per le srl la nomina di un sindaco in luogo di tre se la società:

– ha il capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa;

– è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

– controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

– ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis (totale dell’attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni di 8.800.000 euro, dipendenti occupati in media durante l’esercizio in numero pari a 50 unità).

Vi sono importanti novità anche per le società per azioni. Infatti, le spa possono prevedere, nel proprio statuto, che vi sia un sindaco unico (revisore legale iscritto nell’apposito Registro) se la società ha ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro. Nelle bozze del maxiemendamento al ddl stabilità, prima dell’ultima modifica del testo approvato, era previsto un limite in riferimento al capitale sociale.

L’ipotesi di un organo monocratico può avere una notevole ripercussione sull’attività di molti professionisti. Certamente, fra i più colpiti vi sono i professionisti più giovani, i quali in genere devono attendere diversi anni per poter entrare a far parte dei collegi sindacali e con la citata modifica normativa rischiano di vedere diminuire drasticamente la possibilità di svolgere tale attività professionale.

Infine, il ridimensionamento dell’organo di controllo può essere considerato un aspetto negativo non solo per i professionisti ma anche per l’intero sistema economico. Infatti, come evidenziato nell’articolo “Se il prezzo della crisi è l’abbassamento del livello dei controlli , ad un immediato e modesto risparmio di costi può contrapporsi, in tempi brevi, una maggiore incertezza nel sistema. Cosa di cui oggi nessuno avverte il bisogno. Inoltre, non è certa la diminuzione del costo delle imprese obbligate alla nomina del collegio sindacale, infatti al sindaco unico spetterà probabilmente un incremento del compenso in quanto avrà una maggiore responsabilità e dovrà effettuare da solo la stessa attività che ora svolge collegialmente.

Il maxiemendamento al ddl stabilità prevede altresì la possibilità per il collegio sindacale delle società di capitali (al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo della gestione) di poter svolgere le funzioni dell’Organismo di Vigilanza previsto dal  D.Lgs. n. 231/01. Tale organo di controllo già ricopre in molti casi anche l’incarico di revisione legale dei conti ed ora sarà chiamato a  svolgere una ulteriore funzione di vigilanza (si veda Decreto sviluppo: il collegio sindacale sostituisce l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01).

Giorgio Gentili

www.larevisionelegale.it

Redazione

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