Diritto d’autore: il testo ufficiale della lettera della UE all’Italia

Redazione 10/11/11
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Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sembra opportuno pubblicare il testo ufficiale della comunicazione che la Commissione Europea ha trasmesso al nostro Paese a proposito del nuovo regolamento in materia di diritto d’autore in Rete che AGCOM si avvia a varare.

Il contenuto della lettera ufficiale è diverso – anche se non in maniera significativa – da quello del draft pubblicato ieri e, soprattutto è firmato dalla Vice-Presidente della Commissione UE Neelie Kroes e non dal Vice-Presidente Antonio Tajani come, invece, la precedente versione.

E’, dunque, giallo sul documento pubblicato ieri.

Si tratta, evidentemente, di un draft. Ma chi l’ha scritto e chi l’ha messo in circolazione prima che divenisse definitivo e fosse adottato dai deputati uffici dell’Unione Europea?

A prescindere dalle questioni di metodo, la differenza più rilevante tra il documento ufficiale e la versione pubblicata ieri è rappresentata dalla circostanza che, in effetti, la Commissione, in quello definitivo, sembra contestare all’Autorità Garante anche l’eccessiva durata – stimata in 45-60 giorni – del procedimento messo a punto e la sua compatibilità con l’esigenza di garantire, alla stregua della disciplina UE – l’immediata rimozione di un contenuto pubblicato in violazione del diritto d’autore.

Al riguardo appare, innanzitutto, opportuno rilevare che non è chiaro come la Commissione abbia proceduto al computo del termine assunto a riferimento: il procedimento elaborato dall’AGCOM, infatti, può durare così tanto solo in caso di “ritardo” da parte del titolare dei diritti nel segnalare la presunta violazione all’AGCOM.

A prescindere da tale aspetto forse qualcuno dovrebbe – o avrebbe dovuto – spiegare alla Commissione UE quanto dura, normalmente, un procedimento d’urgenza in Italia anche in ipotesi ben più gravi rispetto alla violazione degli altrui diritti d’autore.

E’ difficile, d’altra parte, capire perché la Commissione UE, nell’ambito di un procedimento finalizzato esclusivamente a verificare che le nuove regole adottande da parte di uno Stato non restringano la circolazione dei servizi cui si riferiscono, debba interessarsi di aspetti che nulla hanno a che vedere con tale questione ed attengono, semmai, all’efficacia delle forme di tutela dei titolari dei diritti elaborande.

Sembra appena il caso di ricordare alla Commissione – con l’auspicio che l’Autorità Garante, nel risponderle, faccia suo tale rilievo – che a norma della disciplina UE “le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell’operatore di servizi”.

Nessun dubbio – anche alla luce della lettura del testo definitivo della lettera inviata dalla Commissione UE all’Italia – che, purtroppo, le Istituzioni europee si siano lasciate tirare dalla giacchetta quanto, se non di più, di quelle italiane.

Peccato.

Restano, per il resto, valide le considerazioni già svolte qui, sulla posizione che la Commissione UE ha rappresentato all’Italia a proposito della nuova disciplina sul diritto d’autore.

Redazione

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