Il calcio non è un’opera dell’ingegno

Redazione 10/10/11
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Gli incontri sportivi non possono essere considerati quali creazioni intellettuali qualificabili come opere ai sensi della direttiva sul diritto d’autore. Ciò vale, in particolare, per gli incontri di calcio, i quali sono disciplinati dalle regole del gioco, che non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d’autore. Ciò premesso, gli incontri di calcio non possono essere tutelati sulla base del diritto d’autore. È peraltro pacifico che il diritto dell’Unione non li tuteli ad alcun altro titolo nell’ambito della proprietà intellettuale”.

E’ quanto ha statuito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la recente Sentenza del 4 ottobre 2011 che sta facendo letteralmente tremare il mondo del calcio e quello della TV.

Il principio ha, in effetti, una portata rivoluzionaria perché impone di interrogarsi sulla reale natura dei diritti sulle trasmissioni delle partite di calcio che, ogni anno, vengono venduti ed acquistati per cifre da capogiro nell’intera unione europea.

Se i diritti in questione non sono diritti d’autore come sin qui, generalmente ritenuto, e se il diritto dell’unione europea non riconosce alcun altro genere di diritto di proprietà intellettuale sulle partite di pallone, quale è la natura di tali diritti e, soprattutto a chi competono ed a chi compete difenderli nell’ipotesi di eventuali violazioni?

La Corte di Giustizia, nella propria Sentenza offre un utile suggerimento, ricordando che “ciò premesso, gli incontri sportivi rivestono, in quanto tali, un carattere unico e, sotto tal profilo, originale, che può trasformarli in oggetti meritevoli di tutela analoga alla tutela delle opere, ove tale tutela può essere concessa, eventualmente, dai singoli ordinamenti giuridici interni”.

E’ quanto accaduto – a torto o a ragione – nel nostro Paese con il D.Lgs. 9-1-2008 n. 9, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, attraverso il quale il legislatore ha dettato una disciplina speciale della materia, costituendo, ex lege, un insieme di “diritti audiovisivi” sulle partite di calcio.

Tali diritti, alla stregua di quanto previsto dalla medesima disciplina, durano cinquanta anni dalla data in cui si svolge l’evento, e comprendono:

1)  la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell’evento, in qualunque luogo in cui l’evento si svolga;

2)  la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell’evento;

3)  la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell’originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell’evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall’avente diritto in uno Stato membro;

4)  il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle fissazioni dell’evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

5)  la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell’evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l’evento;

6)  l’utilizzazione delle immagini dell’evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;

7)  la conservazione delle fissazioni delle immagini dell’evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue alla disputa dell’evento medesimo.

Si tratta di diritti speciali e diversi ancorché corrispondenti, nella sostanza, a quelli d’autore e connessi di cui alla legge sul diritto d’autore che, tuttavia, il legislatore ha attribuito, in via esclusiva,  in contitolarità, agli organizzatori della competizione e degli eventi, riconoscendo altresì, a questi ultimi, egualmente in via esclusiva, la legittimazione ad agire a loro tutela.

E’, pertanto, fuor di dubbio che – come peraltro generalmente confermato dai contratti di licenza che legano i titolari originari dei diritti alle emittenti televisive – queste ultime non hanno legittimazione ad agire in giudizio a tutela dei diritti dei quali sono licenziatarie né dispongono di autonomi diritti connessi di trasmissione ex art. 79 LDA da far valere in giudizio in via diretta, giacché, come detto, nessun diritto previsto dalla legge sul diritto d’autore viene in rilievo allorché si tratta di immagini, riprese o trasmissioni di partite di pallone.

Si tratta di una piccola, grande rivoluzione poiché, sino ad oggi, di frequente la giurisprudenza ha ritenuto le emittenti televisive legittimate ad agire in giudizio ex art. 79 LDA, considerando configurabile la sussistenza di diritti connessi su una partita di pallone.

La Sentenza della Corte di Giustizia, tuttavia, suggerisce diversa lettura della vigente disciplina della materia e, nel nostro Paese, riconosce alla sola Lega calcio il diritto di agire a tutela dei diritti sulle partite del nostro campionato delle quali, quest’ultima è originaria titolare dei diritti di cui alla disciplina speciale della materia.

Per quanto, nella nostra calciofila Italia, sia difficile da accettare, il calcio non è un’opera d’arte né un’opera dell’ingegno e ciò con tutte le conseguenze che ne derivano.

Redazione

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